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	<title>Studio Sellitto &#124; Consulenza del Lavoro &#124; CAF Roccapiemonte &#187; Bonus mobili 2016: come funziona per le giovani coppie</title>
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		<title>Bonus mobili 2016: come funziona per le giovani coppie</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Sellitto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus mobili 2016: come funziona per le giovani coppie]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione Irpef per legiovani coppie che sostengono spese per l’arredo dell’immobile acquistato e destinato ad abitazione principale. La detrazione: spetta per un ammontare di spesa non superiore a 16mila Euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo; è concessa alle giovani coppie: coniugi o conviventi more uxorio che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova<b> detrazione Irpef </b>per le<b>giovani coppie </b>che sostengono spese per l’<b>arredo dell’immobile </b>acquistato e destinato ad <b>abitazione principale. </b>La detrazione:</p>
<ul>
<li><b>spetta </b>per un ammontare di <b>spesa non superiore a 16mila Euro </b>da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;</li>
<li><b>è concessa alle giovani coppie:</b>
<ul>
<li><b>coniugi o conviventi </b>more uxorio che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;</li>
<li><b>in cui </b>almeno<b> uno </b>dei due <b>non abbia superato i 35 anni d&#8217;età;</b></li>
<li><b>che acquistano </b>un’unità immobiliare da adibire ad <b>abitazione principale.</b></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><b>La <a title="Circolare 7/E/2016 Agenzia delle Entrate" href="https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Circolare-del-31032016-7.pdf">Circolare 7/E/2016</a></b> dell&#8217;Agenzia delle Entrate ha<b> chiarito molti dubbi</b> che gli operatori del settore si erano posti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge.</p>
<p><b>Bonus mobili giovani coppie: i requisiti per accedere</b></p>
<p>L&#8217;<b>agevolazione</b> spetta:</p>
<ul>
<li>a <b>giovani coppie </b>costituite da:
<ul>
<li><b>coniugi</b>, in tal caso non conta la durata del matrimonio. E&#8217; sufficiente risultare coniugati nel 2016;</li>
<li><b>conviventi </b>more uxorio <b>da almeno 3 anni</b>. La condizione deve risultare soddisfatta anche nel 2016. L’attestazione della convivenza può essere effettuata tramite:
<ul>
<li>iscrizione dei 2 componenti nello stesso stato di famiglia;</li>
<li>un’autocertificazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000;</li>
</ul>
</li>
<li>in cui almeno<b> uno dei due non abbia superato i 35 anni</b> d&#8217;età. Il requisito anagrafico si intende rispettato dal soggetto che compie 35 anni nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese;</li>
</ul>
</li>
<li><b>che acquistano</b> un&#8217;unità immobiliare da adibire ad <b>abitazione principale.</b> Nella Circolare 7/E/2016 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che l&#8217;acquisto può essere:
<ul>
<li><b>oneroso/gratuito</b>;</li>
<li><b>effettuato da entrambi</b> i coniugi/conviventi <b>o da uno solo di essi</b>. In tale caso però l’acquisto va effettuato dal soggetto che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016;</li>
<li><b>effettuato</b> non solo nel 2016 ma <b>anche nel 2015</b>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><b>La destinazione ad abitazione principale</b>, da entrambi i componenti della giovane coppia, <b>deve avvenire</b>  <b>nel 2016</b>o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Unico PF 2017 (per gli immobili acquistati nel 2016).</p>
<p><b>I requisiti</b> per accedere all&#8217;agevolazione  si considerano soddisfatti se sono presenti <b>nell’anno di vigenza dell’agevolazione</b> (è indifferente che siano anteriori o posteriori alla data di acquisto dei mobili).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Bonus mobili giovani coppie: le spese per l&#8217;acquisto di mobili</b></p>
<p>La detrazione è riconosciuta per le spese:</p>
<ul>
<li><b>sostenute dall’1.1 al 31.12.2016</b>;</li>
<li>per l’<b>acquisto di mobili</b> destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia.</li>
</ul>
<p>Nella Circolare 7/E/2016 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato che <b>l’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti</b> prima esposti.</p>
<p>I<b>l bonus spetta per solo l’acquisto di mobili</b> destinati all’arredo dell’abitazione principale, ma <b>non anche per gli  elettrodomestici. </b>Per individuare i mobili agevolabili si deve fare riferimento ai chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 29/E. <a title="Bonus mobili: cosa rientra e cosa no" href="http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11644-mobili-ed-elettrodomestici-che-si-possono-detrarre.html"><b>Vai allo speciale del 21.01.2016 &#8220;Bonus mobili: cosa rientra e cosa no&#8221;</b></a><b>, </b>per conoscere in dettaglio quali mobili ed elettrodomestici danno diritto al bonus.</p>
<p>Per usufruire della detrazione, come spiegato nella Circolare 7/E/2016, <b>è irrilevante il componente della coppia che acquista i mobili</b>. Le spese possono quindi essere sostenute da parte di entrambi o da uno solo (anche se di età superiore ai 35 anni o se diverso dal proprietario dell&#8217;immobile).</p>
<p>Per quanto riguarda le <b>modalità di pagamento</b>, è possibile utilizzare:</p>
<ul>
<li><b>bonifico ordinario</b>. In questo caso l&#8217;Agenzia delle entrate ha chiarito che non è necessario usare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. (bonifico soggetto a ritenuta), obbligatorio per poter beneficiare della detrazione riferita alle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;</li>
<li><b>carte di debito/credito</b>, in tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito / debito da parte del titolare, mentre non ha rilevanza il giorno di addebito sul c/c del titolare;</li>
</ul>
<p>Non sono ammessi pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Bonus mobili giovani coppie: la misura dell&#8217;agevolazione</b></p>
<p>La detrazione:</p>
<ul>
<li>spetta nella misura del <b>50% delle spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016</b>;</li>
<li>è calcolata su una spesa complessiva <b>non superiore a 16mila euro</b>;</li>
<li>va ripartita <b>in 10 quote annuali</b> di pari importo.</li>
</ul>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, nella circolare 7/E/2016, ha chiarito che l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, pari a <b>16mila euro, va riferito alla coppia.</b> Pertanto, in caso di spese sostenute da entrambi i coniugi/conviventi di importo superiore a € 16.000, la detrazione va:</p>
<ul>
<li>calcolata su tale ammontare massimo (da riferire all’unità abitativa);</li>
<li>ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.</li>
</ul>
<p><b>Bonus mobili giovani coppie: non cumulabile con altre agevolazioni</b></p>
<p>La detrazione <b>non è cumulabile </b>con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).</p>
<p>Tale incumulabilità, ha precisato l’Agenzia: “va intesa nel senso che <b>non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa</b>”.</p>
<p>Pertanto <b>se la coppia/uno solo dei componenti beneficia</b>, anche parzialmente, <b>del “bonus mobili ed elettrodomestici” </b>con riferimento ad acquisti effettuati nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2016:</p>
<ul>
<li><b>non può beneficiare del bonus “mobili giovani coppie”</b>, <b>per </b>l’arredo dello <b>stesso immobile</b>;</li>
<li>può beneficiare del bonus “mobili giovani coppie” (e quindi di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni) se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di un’unità abitativa diversa.</li>
</ul>
<p>Si ricorda, infatti, che la Legge di stabilità ha prorogato di un anno (quindi per tutto il 2016) il bonus mobili c.d. ordinario, ossia quello legato agli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>
<p>Le due agevolazioni sono simili, ma le condizioni di accesso si differenziano notevolmente in quanto, mentre il bonus giovani coppie è collegato all&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale, il bonus mobili ordinario è legato ad interventi di ristrutturazione edilizia.</p>
<p>Anche l&#8217;importo massimo di spesa è diverso: 16mila Euro per il bonus giovani coppie contro i 10mila Euro per il bonus mobili ordinario.</p>
<p>&nbsp;</p>
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