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	<title>Studio Sellitto &#124; Consulenza del Lavoro &#124; CAF Roccapiemonte &#187; Credito d&#8217;Imposta Art.1 DL66/2014</title>
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		<title>Credito d&#8217;Imposta Art.1 DL66/2014</title>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 10:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Sellitto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Credito d'Imposta Art.1 DL66/2014]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><b> </b><b>Credito d&#8217;Imposta Art.1 DL66/2014 </b></p>
<p><b><i>… La normativa </i></b></p>
<p>In attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la Legge di stabilità 2015, il D.L. n.66/2014 riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.</p>
<p>Il credito è pari a 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro, da assumere al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.</p>
<p>Per espressa previsione normativa il credito “<b>è rapportato al periodo di lavoro nell’anno</b>”, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.</p>
<p>Per consentire una rapida fruizione del credito da parte dei beneficiari, il Decreto prevede che lo stesso sia riconosciuto automaticamente dai sostituti, senza attendere alcuna richiesta esplicita.</p>
<p>Il credito è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendo l’ammontare annuo previsto fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.</p>
<p>Il credito spetta anche qualora l’imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni, per esempio da quelle per carichi di famiglia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Bonus in Busta Paga da maggio </b></p>
<p>I sostituti d’imposta dovranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014.</p>
<p>Nel caso in cui il sostituto d’imposta, per motivi organizzativi legati al pagamento degli stipendi, non sia in grado di riconoscere il credito a maggio, potrà iniziare con il mese di giugno, ripartendo il bonus annuo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Per i lavoratori senza sostituto il bonus è in dichiarazione </b></p>
<p><b> </b></p>
<p>La Circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate n.8/E del 28 aprile 2014 precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma privi di un sostituto d’imposta, per esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.</p>
<p>In particolare, i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (per es. colf e collaboratori domestici), nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 ed utilizzarlo in compensazione oppure, richiederlo a rimborso.</p>
<p>Le istruzioni in caso di credito non spettante</p>
<p>La stessa Circolare chiarisce che i contribuenti che non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.</p>
<p>Se un contribuente ha comunque percepito dal sostituto d&#8217;imposta un credito, in tutto o in parte non spettante, dovrà procedere alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.</p>
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