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	<title>Studio Sellitto &#124; Consulenza del Lavoro &#124; CAF Roccapiemonte &#187; novita&#8217; mod. 730/2014</title>
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		<title>Le principali novità contenute nel Mod. 730</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 18:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Sellitto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[novita' mod. 730/2014]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti: possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><b>Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti: </b></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<ul>
<li>possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”;</li>
<li>da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il   modello F24;</li>
<li>è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è  elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;</li>
<li>per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro E);</li>
<li>ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale(sezione III-C del quadro E);</li>
<li>è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);</li>
<li>è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi        all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);</li>
<li>è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35);</li>
<li>le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, codici 41 e 42);</li>
<li>la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31);</li>
<li>è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore        dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana;</li>
<li>con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in        alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell&#8217;imposta corrispondente all’importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);</li>
<li>nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella“Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”;</li>
<li>il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella        misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3;</li>
<li>nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);</li>
<li>per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca;</li>
<li>per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><b>ASSISTENZA   FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO </b></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap" width="10%">
<p align="center"><b>SCADENZA</b></p>
</td>
<td nowrap="nowrap" width="45%"><b>IL CONTRIBUENTE</b></td>
<td nowrap="nowrap" width="45%"><b>IL C.A.F.</b></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>Entro il 28 Febbraio 2014</b></p>
</td>
<td>Riceve dal sostituto d’imposta la     certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>Entro il 31 Maggio 2014</b></p>
</td>
<td>Presenta al Caf o al professionista     abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per     la scelta della destinazione dell’otto e cinque per mille dell’Irpef.</td>
<td>Rilascia ricevuta dell’avvenuta     presentazione della dichiara-zione e della busta da parte del contribuente.</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>Entro il 15 Giugno 2014</b></p>
</td>
<td>Riceve dal Caf o al professionista     abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione     Mod. 730-3.</td>
<td>Verifica la conformità dei dati     esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna     al contribuente co-pia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di     liquidazione Mod. 730-3.</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>A partire da Luglio 2014<br />
(per i pensionati da<br />
Agosto/Settembre)</b></p>
</td>
<td>Riceve la retribuzione con i rimborsi     o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei     versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.     Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile,     saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la     retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli     importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella     misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei     mesi successivi.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>Entro il 30 Giugno 2014</b></p>
</td>
<td></td>
<td>Trasmette telematicamente all’Agenzia     delle Entrate le dichiarazioni predisposte.</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>Entro il 30 Settembre 2014</b></p>
</td>
<td>Comunica al sostituto d’imposta di non     voler effettuare il secondo o unico acconto dell&#8217;Irpef o di volerlo     effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod.730-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>Entro il 25 Ottobre 2014</b></p>
</td>
<td>Può presentare al CAF o al     professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>A novembre 2014</b></p>
</td>
<td>Riceve la retribuzione con le     trattenute delle somme dovute a ti-tolo di acconto per l’Irpef. Se la     retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte     residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento     mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
<p align="center"><b>Entro il 10 Novembre 2014</b></p>
</td>
<td>Riceve dal Caf o dal professionista     abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di     liquidazione Mod. 730-3 integrativo.</td>
<td>Verifica la conformità dei dati     esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte     e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e     il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto     il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente     all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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