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	<title>Studio Sellitto &#124; Consulenza del Lavoro &#124; CAF Roccapiemonte &#187; Praticanti negli studi professionali</title>
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		<title>Praticanti negli studi professionali senza assicurazione Inail</title>
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		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Sellitto]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Praticanti negli studi professionali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Praticantato negli studi professionali senza obbligo di assicurazione contro gli infortuni. Mentre l&#8217;Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica per l&#8217;ammissione all&#8217;esame di [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Praticantato negli studi professionali</strong> senza obbligo di assicurazione contro gli infortuni. Mentre l&#8217;Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica per <strong>l&#8217;ammissione all&#8217;esame di Stato</strong> per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione. A patto, però di rispettare alcune condizioni.</p>
<p>L&#8217;Inail tiene conto che il praticantato è <strong>gratuito</strong> e non genera un rapporto di lavoro vero e proprio, anche se ci sono dei rimborsi spese forfettari. In tale situazione, quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni. L&#8217;obbligo scatta però se il praticante oltre a svolgere attività presso lo studio partecipa a corsi di formazione professionale che lo espone a un rischio specifico connesso al lavoro. In questo caso l&#8217;obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i corsi. La <strong>copertura</strong> deve essere garantita anche quando oltre all&#8217;attività in studio il praticante esegue lavorazioni rischiose nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste <strong>dall&#8217;articolo 1 del Dpr 1124/1965 e dal Dlgs 38/200</strong> che riguardano attività specifiche quali la realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.</p>
<p>In via generale, invece, per i <strong>tirocini</strong> l&#8217;Inail ha precisato che se non è prevista la partecipazione alle lavorazioni, si applicano i tassi generali delle varie gestioni e cioè 0,5% per l&#8217;artigianato, 0,6% per il terziario, 0,9% per l&#8217;industria e 1,1% per le altre attività, così come già avviene dal 2000. In compenso se il tirocinante prende parte all&#8217;attività produttiva vera e propria, si deve applicare il tasso di premio specifico, correlato al tasso di rischio dell&#8217;attività. Tassi che in genere sono più alti di quelli &#8220;standard&#8221; con conseguente incremento del premio assicurativo.</p>
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