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Bonus bebè: domanda all’INPS

l bonus bebè verrà corrisposto, a domanda, dall’INPS. Il DDL stabilità prevede, infatti, l’erogazione di un assegno per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia.

Il 15 ottobre, all’esito della approvazione del DDL Stabilità 2015 da parte del Consiglio dei Ministri, le slides riepilogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportavano una voce di spesa di “0,5 miliardi di Euro”, genericamente assegnate a “misure per la famiglia”.

Nei giorni successivi, quando hanno cominciato a circolare le prime bozze del testo del DDL “entrato” in Consiglio dei Ministri, si è potuto verificare che la posta di spesa sopra indicata si sarebbe sostanziata nell’istituzione – presso il Ministero dell’economia e delle finanze – di un Fondo “da destinare al finanziamento di interventi a favore delle famiglie, anche attraverso misure di carattere fiscale”.
Come oramai noto, posta la “base di partenza” delle misure delineate nel corso del Consiglio dei Ministri, nella settimana seguita alla riunione di “formale” approvazione della manovra, si è provveduto alla concreta e, in taluni casi, sostanziale, riscrittura dell’articolato di massima ed alla conseguente revisione e verifica delle coperture: circostanza, questa, dimostrata dal fatto che il testo trasmesso (dopo alcuni giorni) al Presidente della Repubblica per la sua sottoscrizione, è pervenuto al Quirinale privo della certificazione delle coperture (la cosiddetta “bollinatura”), intervenuta solo in un secondo momento da parte della Ragioneria Generale dello Stato.
Ora che il DDL è stato formalmente firmato dal Presidente della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati (AC 2679) per l’avvio dell’iter di approvazione, è quindi possibile valutare il testo “effettivo” della futura Legge di Stabilità 2015: testo che in molteplici sue parti ha subito modificazioni sostanziali nel lasso di tempo intercorso tra l’approvazione in Consiglio dei Ministri e la firma del Presidente della Repubblica.
E. venendo all’oggetto di questo articolo sono state ripensate anche le misure per la famiglia.

Il cosiddetto “bonus bebè (articolo 13 del DDL Stabilità)

L’odierno articolo 13 del DDL intitolato “Misure per la famiglia” risulta significativamente diverso dalla formulazione originaria, sia nel merito, sia in relazione alla allocazione delle risorse previste.
Quanto al merito la norma risulta più specifica e dettagliata, nel senso che viene abbandonata la precedente impostazione in ordine all’istituzione di un generico Fondo da destinare a misure da definire e viene prioritariamente disposto che “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese, per ogni figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017 è riconosciuto un assegno di € 960,00 annui, che verrà erogato a cadenza mensile, a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso.

L’ambito soggettivo di riferimento

L’assegno verrà erogata per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia.

Tetti reddituali

La percezione dell’assegno è subordinata ad un tetto reddituale. Nel dettaglio, la norma dispone che l’assegno può essere erogato a condizione che il reddito conseguito dal nucleo familiare del bimbo nell’anno solare precedente alla sua nascita – determinato in base alle disposizioni dell’art. 2.9 del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 – non superi € 90.000. Tuttavia, tale limite non opera nel caso di nati o adottati a partire dal quinto figlio.
E’ interessante notare, dal punto di vista della formulazione lessicale, l’imprecisione della norma che – operando l’agevolazione in relazione sia ai figli naturali che ai figli adottati – individua il riferimento reddituale correlandolo alla sola “nascita” del figlio e non anche all’ingresso del figlio eventualmente adottato nel nucleo familiare.

Gli aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, la norma precisa che l’assegno non concorre:
1) alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF;
2) alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. bonus degli 80 euro introdotto dal D. L. 66/14 e confermato a regime proprio dal DDL in commento.

Aspetti procedimentali

L’assegno in questione è corrisposto, “a domanda”, dall’INPS che provvede alle relative attività “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Destinatari dell’assegno

E’ interessante notare che dalla lettura delle disposizioni dell’art. 13 sopra riassunte – e contrariamente a quanto “annunciato” dal Presidente del Consiglio dei Ministri – il bonus in questione non è “letteralmente” riservato alle (sole) mamme, ma – per la formulazione del testo o, meglio, per ciò che il testo non dice – sembra ottenibile anche dai padri. Infatti, l’articolo 13 è tutto incentrato sulla figura dei figli quali “beneficiari” e non su quella dei genitori e, come appena indicato, si prevede solamente che l’assegno spetti “a domanda” senza specificare se sia solo uno – tra i due genitori – a poter presentare la domanda.
Probabilmente, questa incertezza – ove sia tale e non, invece, il frutto di una volontà di permettere la fruizione dell’assegno anche ai padri – potrà essere risolta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, stabilirà “le necessarie disposizioni attuative”.

Coperture ed aspetti economici

Innanzitutto, come accennavamo sopra, l’introduzione di questa misura ha comportato una rivisitazione del “Fondo” previsto nella stesura iniziale dell’art. 13.
Questo Fondo – di cui comunque viene confermata l’istituzione – prevede ora (rispetto all’originaria dotazione di 500 milioni di euro per il 2015) una riduzione dello stanziamento a 202 milioni di euro. Ciò, in considerazione del fatto che il Governo ha stanziato i restanti 298 milioni di euro fino a concorrenza dei 500 stabiliti in origine, proprio al finanziamento, per il 2015 dell’assegno oggetto di questo articolo.
Quanto alla destinazione delle somme che confluiranno nel fondo, il comma 6 del’articolo 13 prevede che la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l’individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
E’ interessante notare che – a differenza del DPCM di cui è prevista l’emanazione per dettare le norme attuative dell’assegno “per i bebè”, per il quale è fissato un termine di adozione di 30 giorni – l’emanazione del DPCM sull’utilizzo dei 298 milioni del “Fondo per la famiglia non soggiace ad alcun termine. Non vorremmo che tale “dimenticanza” sia voluta, al fine di mantenere un margine per eventuali successive necessità di riallocazione delle risorse.
Rimanendo sulla questione degli stanziamenti, ma tornando all’assegno di cui ci stiamo occupando, tenuto conto che la misura opererà per le nascite ed adozioni intervenute fino al 31/12/17 e per un periodo di tre anni dai predetti eventi, l’articolo 13 del DDL valuta gli oneri in:
· 202 milioni di euro per l’anno 2015
· 607 milioni di euro per l’anno 2016
· 1.012 milioni di euro per l’anno 2017
· 1.012 milioni di euro per l’anno 2018
· 607 milioni di euro per l’anno 2019
· 202 milioni di euro per l’anno 2020.
Evidentemente, la maggior parte degli stanziamenti è prevista per i due anni “centrali” del periodo considerato, ossia quegli anni nei quali si sommeranno sia le nuove nascite/adozioni che la necessità di erogare gli assegni per i nati negli anni precedenti.

Clausola di salvaguardia

Data la evidente impossibilità di quantificare a priori le nascite e le adozioni che potranno beneficiare della misurala norma incarica infine l’INPS di operare un monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura “inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Qualora dal monitoraggio emergeranno scostamenti o, comunque, il rischio degli stessi rispetto alle previsione di spesa, il comma 3 dell’articolo dispone che – con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute – si provvederà a rideterminare l’importo annuo erogabile ed il limite reddituale per la sua fruizione.
Quindi, in conclusione, l’assegno in questione “parte” con le caratteristiche sin qui illustrate, ma non è certo che le mantenga per tutti e sei gli anni di potenziale esistenza.