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PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL MODELLO 730/2017

PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL MODELLO 730/2017
  • Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C – rigo C4);
  • Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
  • Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
  • Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
  • School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
  • Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
  • Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
  • Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
  • Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016;
  • Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
  • Otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
  • Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo;
  • In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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Bonus famiglia 2017, tra conferme e novità

La legge di Bilancio per il 2017 ha predisposto diverse misure a sostegno delle famiglie: alcune, come ad esempio:

Bonus bebè anche per il 2017

Una prima conferma è quella relativa al c.d. bonus bebè, misura in vigore dal 2013 allo scopo di incentivare le nuove nascite e al contempo fornire assistenza alle famiglie. L’Inps concede il bonus ai genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni o per i primi tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare. La somma erogata è pari a 80 euro mensili per le famiglie con ISEE da 7mila a 25mila euro e sale a 160 euro per quelle con ISEE inferiore ai 7 mila euro.

Bonus Mamma domani

Il bonus Mamma domani, o bonus gravidanza, rappresenta invece una novità nel novero delle misure assistenziali, introdotta dalla Legge di stabilità 2017. Si tratta di un assegno erogato una sola volta, “una tantum”, pari a 800 euro, che viene riconosciuto per i nati dal 1° gennaio 2017. A differenza del bonus bebè, questo rappresenta un incentivo da erogarsi prima della nascita (o adozione) del bambino, al fine di agevolare le famiglie impegnate in spese connesse all’arrivo del pargolo, ad esempio visite mediche, analisi o l’acquisto di beni di prima necessità. La futura madre potrà chiedere il bonus dal compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione; per ottenere il beneficio non è necessario l’indicatore Isee inferiore a 25mila euro, ciò significa che potranno beneficiarne tutte le madri a prescindere dal reddito. Non sono ancora chiare le modalità per farne domanda, in quanto è necessario attendere il decreto attuativo e le istruzioni operative.

Voucher per babysitter e asili nido

Altre misure confermate per il 2017 sono quelle riguardanti i voucher erogati per i servizi di babysitting e i contributi per gli asili nido erogati a coloro che non hanno chiesto il congedo parentale. Si tratta di 600 euro mensili riconosciuti per un massimo di 6 mesi, che scendono a 3 mesi per le lavoratrici autonome e libere professioniste iscritte alla gestione separata dell’Inps. Il contributo è ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro per le lavoratrici part-time. Al bonus si potrà rinunciare in qualunque momento per usufruire della restante parte del congedo partentale.

I contributi per gli asili nido sono erogati direttamente dall’Inps alla struttura prescelta, mentre i voucher o buoni lavoro per pagare le babysitter devono essere richiesti dalla lavoratrice all’Istituto. I voucher richiesti, giova rammentarlo, andranno utilizzati non oltre la data di scadenza e, in ogni caso, entro 120 giorni dall’accoglimento della domanda, previa necessaria comunicazione all’Inps della data di inizio e di fine della prestazione, nonchè dei dati dell’utilizzatore.

Bonus nido 2017

Altra novità per il prossimo anno è quella del c.d. bonus nido, riconosciuto alle famiglie il cui bambino venga iscritto all’asilo nido o per l’introduzione di forme di supporto a domicilio per i bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Va tenuto distinto dal contributo menzionato precedentemente e riconosciuto se il genitore non fruisce del congedo parentale. Tra l’altro, il beneficio non è cumulabile con i voucher babysitter e asilo nido, né con la detrazione Irpef del 19% per l’iscrizione al nido.

Il bonus nido, consistente in un voucher fino a 1.000 euro l’anno (erogato per 11 mensilità), viene dato in tutti i casi in cui il bambino è iscritto all’asilo nido e serve per affrontare il pagamento della retta negli istituti pubblici o privati; è riconosciuto per i primi tre anni di vita del bambino e va richiesto all’Inps presentando i documenti che comprovano l’iscrizione del bambino al nido.

Detrazioni per figli più grandi

Non mancano misure anche per bambini di età maggiore: ad esempio, per gli studenti, vi sarebbero finanziamenti destinati a detrazioni IRPEF del 19% in ordine alle spese sostenute per la frequenza di ogni ordine e grado del Sistema Nazionale d’Istruzione dei propri figli. Per ciascuno studente, l’importo varierà tra i 564 euro del 2016 e gli 800 euro del 2019.

Ancora, viene confermata anche per il 2017 la card cultura che i neo-maggiorenni potranno utilizzare, tra l’altro, per l’acquisto di musica registrata (cd, vinili, dvd), corsi di musica, teatro o di lingua straniera.

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DISOCCUPAZIONE 2016: VIA ALLE DOMANDE PER OTTENERE L’ASSEGNO DA 5000€

Voucher disoccupazione 2016: al via a settembre l’assegnazione dell’assegno di ricollocamento per 50.000 disoccupati. Si potrà fare domanda per ottenere il proprio voucher di disoccupazione se in linea con i requisiti richiesti. A dichiararlo è il ministro del Lavoro che ha spiegato come dal 2 settembre i cittadini potranno presentare al Comune la domanda per ottenere l’assegno di ricollocamento o voucher di disoccupazione.

Il ministro ha aggiunto che la manovra in una fase iniziale riguarderà 50.000 disoccupati con un investimento di 750 milioni di euro che prevede di raggiungere circa un milione persone di cui 500.000 minori.

Introdotto con il Jobs Act, il voucher di disoccupazione si affianca ad altri provvedimenti del Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali come l’indennità di disoccupazione Naspi, Asdi e Dis Coll.

Il voucher di disoccupazione quindi si inserisce a pieno titolo nella novità introdotte dalla legge di stabilità, e rientra in alcune iniziative che il Governo ha scelto di incentivare per tutelare i lavoratori. Anche la riforma delle pensioni fa parte di questo progetto, basti pensare all’Ape, importante novità utile a risolvere la questione delle ricongiunzioni onerose.

La disoccupazione è un tema caldo e i numeri sul fenomeno in Italia sono sempre più preoccupanti: la disoccupazione riguarda il 12,1% della popolazione attiva totale, contro una media del 4,6% in Europa, ossia 3 milioni di disoccupati non ufficiali.

Dai 2.000 ai 5.000 euro disponibili per i disoccupati da più di 4 mesi

Il voucher di disoccupazione si può usare presso i Centri per l’Impiego o soggetti privati accreditati da disoccupati che dopo almeno quattro mesi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ancora restano privi di occupazione.

Entra in funzione l’Asdi, assegno di disoccupazione: il sussidio è riservato a quanti hanno esaurito il sostegno della Naspi e non hanno ancora trovato un lavoro. I richiedenti devono anche dimostrare di versare in difficoltà economiche e di avere minori in famiglia o essere over 55. L’ammortizzatore sociale equivale al 75% dell’ultimo assegno Naspi percepito, fino a un massimo di 448 euro, e avrà una durata di sei mesi.

A CHI SPETTA. L’assegno è destinato ai disoccupati di lunga durata, cioè quanti hanno utilizzato la Naspi per la sua durata massima e sono ancora in stato di disoccupazione. Ma attenzione: per portare a casa il sussidio servono anche altri requisiti. Innanzitutto, bisogna essere componenti di un nucleo familiare con almeno un minorenne oppure, in alternativa, avere almeno 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Poi, bisogna avere un indice Isee pari o inferiore a 5mila euro. E ancora, è necessario avere sottoscritto un progetto personalizzato in un centro per l’impiego. Infine, il disoccupato non può avere già usufruito dell’Asdi in un certo periodo prima della richiesta. In particolare, non può avere percepito l’assegno per più di 6 mesi nell’anno che precede la fine della Naspi e per più di 24 mesi nei cinque anni precedenti lo stesso termine. Va da sé che quest’ultimo impedimento non sussiste per chi vuole fare richiesta adesso, dal momento che l’Asdi non è ancora partito.

IMPORTO E DURATA DELL’ASSEGNO. L’importo dell’Asdi è pari al 75 per cento dell’ultima indennità Naspi percepita e comunque non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale, che per il 2015 è fissato a 448,52 euro. L’importo del sussidio può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli minori a carico, sempre che l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare. Si va da 89 euro, nel caso di un figlio, a 163 euro quando ci sono quattro o più bambini. Esiste anche un valore minimo dell’assegno, calcolato in base alla dimensione del nucleo familiare: si va da un contributo minimo di 231 euro in caso di due persone a 404 euro in caso di cinque o più membri. L’assegno sarà erogato per sei mesi, a partire dalla fine del periodo di Naspi. Il sussidio è compatibile con tutte leprestazioni assistenziali e pensionistiche tranne l’assegno sociale e le pensioni di vecchiaia, anzianità e inabilità. L’erogazione dell’Asdi è legata al progetto personalizzato stabilito con il centro per l’impiego: se il disoccupato non segue le iniziative concordate, l’assegno prima sarà decurtato e poi, se l’interessato è recidivo, sarà eliminato.

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Bonus mobili 2016: come funziona per le giovani coppie

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione Irpef per legiovani coppie che sostengono spese per l’arredo dell’immobile acquistato e destinato ad abitazione principale. La detrazione:

  • spetta per un ammontare di spesa non superiore a 16mila Euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;
  • è concessa alle giovani coppie:
    • coniugi o conviventi more uxorio che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
    • in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d’età;
    • che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La Circolare 7/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti dubbi che gli operatori del settore si erano posti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge.

Bonus mobili giovani coppie: i requisiti per accedere

L’agevolazione spetta:

  • giovani coppie costituite da:
    • coniugi, in tal caso non conta la durata del matrimonio. E’ sufficiente risultare coniugati nel 2016;
    • conviventi more uxorio da almeno 3 anni. La condizione deve risultare soddisfatta anche nel 2016. L’attestazione della convivenza può essere effettuata tramite:
      • iscrizione dei 2 componenti nello stesso stato di famiglia;
      • un’autocertificazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000;
    • in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d’età. Il requisito anagrafico si intende rispettato dal soggetto che compie 35 anni nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese;
  • che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto può essere:
    • oneroso/gratuito;
    • effettuato da entrambi i coniugi/conviventi o da uno solo di essi. In tale caso però l’acquisto va effettuato dal soggetto che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016;
    • effettuato non solo nel 2016 ma anche nel 2015.

La destinazione ad abitazione principale, da entrambi i componenti della giovane coppia, deve avvenire  nel 2016o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Unico PF 2017 (per gli immobili acquistati nel 2016).

I requisiti per accedere all’agevolazione  si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione (è indifferente che siano anteriori o posteriori alla data di acquisto dei mobili).

 

Bonus mobili giovani coppie: le spese per l’acquisto di mobili

La detrazione è riconosciuta per le spese:

  • sostenute dall’1.1 al 31.12.2016;
  • per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia.

Nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti prima esposti.

Il bonus spetta per solo l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale, ma non anche per gli  elettrodomestici. Per individuare i mobili agevolabili si deve fare riferimento ai chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 29/E. Vai allo speciale del 21.01.2016 “Bonus mobili: cosa rientra e cosa no”per conoscere in dettaglio quali mobili ed elettrodomestici danno diritto al bonus.

Per usufruire della detrazione, come spiegato nella Circolare 7/E/2016, è irrilevante il componente della coppia che acquista i mobili. Le spese possono quindi essere sostenute da parte di entrambi o da uno solo (anche se di età superiore ai 35 anni o se diverso dal proprietario dell’immobile).

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è possibile utilizzare:

  • bonifico ordinario. In questo caso l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è necessario usare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. (bonifico soggetto a ritenuta), obbligatorio per poter beneficiare della detrazione riferita alle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;
  • carte di debito/credito, in tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito / debito da parte del titolare, mentre non ha rilevanza il giorno di addebito sul c/c del titolare;

Non sono ammessi pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

 

Bonus mobili giovani coppie: la misura dell’agevolazione

La detrazione:

  • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016;
  • è calcolata su una spesa complessiva non superiore a 16mila euro;
  • va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 7/E/2016, ha chiarito che l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, pari a 16mila euro, va riferito alla coppia. Pertanto, in caso di spese sostenute da entrambi i coniugi/conviventi di importo superiore a € 16.000, la detrazione va:

  • calcolata su tale ammontare massimo (da riferire all’unità abitativa);
  • ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Bonus mobili giovani coppie: non cumulabile con altre agevolazioni

La detrazione non è cumulabile con il bonus mobili ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione).

Tale incumulabilità, ha precisato l’Agenzia: “va intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa”.

Pertanto se la coppia/uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del “bonus mobili ed elettrodomestici” con riferimento ad acquisti effettuati nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2016:

  • non può beneficiare del bonus “mobili giovani coppie”per l’arredo dello stesso immobile;
  • può beneficiare del bonus “mobili giovani coppie” (e quindi di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni) se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di un’unità abitativa diversa.

Si ricorda, infatti, che la Legge di stabilità ha prorogato di un anno (quindi per tutto il 2016) il bonus mobili c.d. ordinario, ossia quello legato agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Le due agevolazioni sono simili, ma le condizioni di accesso si differenziano notevolmente in quanto, mentre il bonus giovani coppie è collegato all’acquisto dell’abitazione principale, il bonus mobili ordinario è legato ad interventi di ristrutturazione edilizia.

Anche l’importo massimo di spesa è diverso: 16mila Euro per il bonus giovani coppie contro i 10mila Euro per il bonus mobili ordinario.

 

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Bonus quarto figlio 2015, arriveranno i 500 euro

Previsto dalla legge di stabilità 2015, per tutto quell’anno del Bonus Famiglie Numerose non si è saputo più nulla. Il decreto è arrivato solo a febbraio 2016 e ora l’Inps dà l’annuncio: le 72mila famiglie con quattro o più figli e un Isee inferiore a 8.500 euro riceveranno a luglio una una tantum di 500 euro

Vi ricordate il bonus famiglie numerose? Un assegno da mille euro, un una tantum per dare respiro alle famiglie con quattro o più figli e un Isee inferiore a 8.500 euro l’anno. Doveva arrivare nel 2015, introdotto in Legge di Stabilità grazie a un emendamento di Mario Sberna (Des-Cd). Il Bonus Famiglie Numerose invece per tutto il 2015 nessuno lo ha visto e nessuno ne ha saputo più nulla, nonostante le tre interrogazioni parlamentari in merito fatte da Sberna: a un certo punto si temeva addirittura che fosse andato perso.

Invece a febbraio il bonus era comparso in Gazzetta Ufficiale, anche se nel frattempo era diventato di soli 500 euro più una integrazione eventuale la cui entità era da stabilire dopo aver verificato il numero esatto degli aventi diritto e ripartendo fra tutti loro la cifra rimasta per arrivare ai 45 milioni stanziati.

Bene, ora arriva anche la nota dell’Inps (circolare n. 70 del 29 aprile 2016): il primo pagamento da parte dell’Inps del bonus per il quarto figlio avverrà a luglio e l’importo sarà di 500 euro. Per ricevere il bonus, spiega l’Inps, non occorre presentare alcuna domanda, poiché l’Inps utilizzerà in automatico, la domanda già presentata per l’assegno per i tre figli minori. È necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto nato o adottato nel 2015. In assenza di una DSU con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova DSU entro il 31 maggio 2016.

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Bonus 18 anni 2016 € 500 euro maggiorenni per spese cultura

Bonus 18 anni 2016 da 500 euro cos’è?

Cos’è il bonus 18 anni? E’ un’agevolazione che, il Premier Matteo Renzi, intende inserire nella Legge di Stabilità 2016 all’interno del pacchetto cultura e sicurezza, per il quale saranno stanziati 2 miliardi di euro, da spendere 1 in sicurezza e 1 nella cultura.

Nel pacchetto cultura 2016 avremmo quindi per i 550mila giovani un bonus da 500 euro per tutti i ragazzi che compiranno la maggiore età il prossimo anno, borse di studio per aiutare gli studenti meritevoli che, per problemi di basso reddito, potrebbero rinunciare agli studi, per la riqualificazione delle periferie per 500 milioni, 2 per mille alle associazioni culturali, per 50 milioni di euro.

Nel pacchetto sicurezza invece il miliardo sarà così speso nella Cyber security per 150 milioni di euro, per estendere il bonus 80 euro alle forze dell’ordine e per rinnovare il parco mezzi sempre delle Forze dell’Ordine, per 50 milioni di euro.

In cosa consiste il Bonus maggiorenni 2016? In voucher da 500 euro che i neo maggiorenni, potranno spendere per acquistare biglietti per eventi culturali come cinema, teatro, spettacoli dal vivo, concerti, musei ecc.

Bonus maggiorenni 2016 come funziona l’APP? Voucher cultura 500 euro:

Il bonus 18 anni cose funziona? Come affermato dallo stesso Premier Renzi, il bonus funzionerà in modo simile alla card docenti, ovvero, la carta elettronica sulla quale ogni anno il MIUR accredita 500 euro ad ogni insegnante di ruolo, per la propria auto formazione, con la differenza che il bonus cultura 2016, sarà in voucher.

vocuher cultura da 500 euro, infatti, potranno essere generati e poi scaricati dal neo maggiorenne, scaricando l’apposita APP che il governo provvederà a rilasciare entro agosto.

Una volta effettuata la registrazione al market place, l’applicazione genererà in automatico i vocuher da 500 euro che serviranno al 18enne, per acquistare biglietti per teatro, cinema, musei, mostre ed eventi culturali, concerti e libri, o anche altro materiale.

Tutti i giovani, pertanto, che compiranno la maggiore età nel corso del 2016, riceveranno il bonus maggiorenni 2016, da utilizzare per pagare e partecipare ad iniziative culturali, così come i professori.

Oltre a questo bonus per 550 mila giovani neo maggiorenni nel 2016, il pacchetto cultura comprende anche uno stanziamento di risorse pari a 50 milioni di euro per sostenere la creazione di 10-15 mila borse di studio per gli studenti più meritevoli a basso reddito, possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali ed infine, una serie di interventi per la riqualificazione delle periferie delle città, i cui progetti dovranno essere presentati entro la fine dell’anno, in modo da poter essere realizzate nel 2016.

A chi spetta il bonus cultura 500 euro? Per quali spese?

A chi spetta il bonus cultura 2016? Il bonus da 500 euro spetta a tutti i giovani che nel corso del 2016 festeggiano i 18 anni di età.

A differenza di quanto affermato all’inizio dl presidente del Consiglio, Matteo Renzi, questa nuova misura non sarà sotto forma di una carta ragazzi elettronica, spedita direttamente a casa al neo maggiorenne o consegnata previa apposita domanda, al compimento del 18° anno di età.

Il bonus cultura 2016 per i maggiorenni che compiono 18 anni nel 2016, sarà invece sotto forma di voucher da generare tramite APP.

Per conoscere i requisiti, le modalità e le indicazioni su come usare l’applicazione, come scaricarla, come generare i voucher e come usare i 500 euro , verranno rilasciate probabilmente entro il mese di agosto, insime ale FAQ del Ministero, che spiegheranno come e dove poter spendere i soldi del bonus maggiorenni, con l’elenco delle strutture ed eventi culturali, accessibilii e le spese ammesse, così come il MIUR ha già provveduto a fare per il bonus docenti.

Bonus maggiorenni elenco spese ammesse: i giovani che compiranno 18 anni nel 2016, avranno 500 euro da poter spendere in biglietti di ingresso per eventi culturali, come musei, teatro, cinema, mostre, spettacoli da vivo, ma anche per acquistare libri e testi, anche in formato digitale, ebook, pubblicazioni e riviste. 

 

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CANONE RAI: DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO TV PER USO PROVATO

Per richiedere l’esenzione 2016 dall’addebito del canone RAI in bolletta elettrica è necessario inviare apposita autodichiarazione sostitutiva, utilizzando  l’appositomodello aggiornato dall’Agenzia delle Entrate,  ”Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato“, entro la scadenza prevista (30 aprile per posta/10 maggio per via telematica), che probabilmente sarà prorogata per tutti al 15 maggio.

Nuovo Modello

L’8 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato modello e istruzioni apportando dellemodifiche, volte ad accogliere anche la casistica dei non appartenenti al nucleo familiare (eredi) e a specificare meglio decorrenza della variazione dei presupposti impositivi, nonchè l’indirizzo per la modalità di invio cartaceo, ora stampigliate sul modulo stesso.

Compilazione del modello

Sono due i casi previsti per chiedere di non pagare il canone RAI.

  • Non detenzione dell’apparecchio televisivo: si dichiara compilando il quadro A,
  • Altra utenza elettrica per l’addebito: si dichiara compilando il quadro B.

In seguito alle modifiche al modello, questa sezione può essere compilata anche da unerede che non fa parte della famiglia anagrafica dell’intestatario della bolletta, ma che paga il relativo canone RAI (il modello è stato aggiornato principalmente per inserire questa opzione).

Invio telematico del modello

L’invio va effettuato per via telematica utilizzando l’apposita applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attiva dal 4 aprile. Per utilizzare il servizio web è necessario registrarsi ai servizi telematici Entratel o Fisconline. In questo caso il termine per la presentazione è al momento il 10 maggio 2016, in quanto non è ancora stata ufficializzata la proroga al 15 maggio annunciata dal sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli. E’ possibile rivolgersi a un intermediario abilitato alla dichiarazione fiscale, sempre entro i termini.

Invio cartaceo del modello

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la possibilità di spedire ladichiarazione in forma cartacea entro il 30 aprile 2016 (in attesa di proroga ufficiale al 15 maggio). Segnaliamo che questa modalità di invio è prevista solo “nei caso in cui non sia possibile la trasmissione telematica” e va quindi considerata un’opzione non prioritaria. Comunque sia, la dichiarazione cartacea va spedita a seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – casella postale 22 – 10121 Torino.
E’ necessario allegare la fotocopia di un documento di identità valido.

Il tutto, va spedito nella forma di plico raccomandato senza busta. Significa che non bisogna inserire documento e modello in una busta ma piegare i fogli in tre parti, scrivere mittente e destinatario sulla parte bianca che resta all’esterno, ed eventualmente chiudere il plico con una spillatrice o scotch. Il plico così predisposto va inviato tramite ufficio postale, chiedendo di fare una raccomandata.

Scadenze

Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata in ritardo, ma comunque entro il 30 giugno, l’esenzione avrà validità per il solo secondo semestre dell’anno. Tutte le scadenze sono valide per il solo 2016, che è il primo anno di applicazione della Riforma del Canone RAI in bolletta. Dal 2017, la scadenza per la dichiarazione di esenzione sarà il 31 gennaio.

Ricordiamo che in base alla Riforma del Canone RAI contenuta in Legge di Stabilità, il prezzo dell’abbonamento scende a 100 euro annuali, suddivisi in dieci rate da 10 euro, addebitate bimestralmente sulla bolletta elettrica, solo per quest’anno a partire da luglio (con gli arretrati gennaio-giugno).

 

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Garanzia Giovani, diritto al bonus e incremento occupazionale netto

Il Decreto Direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero del Lavoro (in Guida al Lavoro n. 4/2016), ha rettificato il decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 con il quale è stato originariamente disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al Programma Garanzia Giovani (lo stesso decreto ha inoltre abrogato il decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015).

In particolare, con il decreto n. 385/2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus occupazionale, prevedendo che tale possibilità sia riconosciuta oltre i limiti comunitari sugli aiuti de minimis, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

L’INPS ha, quindi, emanato una circolare per fornire alcune precisazioni normative e indicazioni per l’applicazione di quanto previsto nel testo del decreto dello scorso novembre.

Le modifiche al regime de minimis

Il decreto Direttoriale n. 385/2015 conferma, come già previsto dal precedente decreto n. 169/2015, che l’incentivo oggetto della misura “Bonus Occupazione” del Programma Garanzia giovani può essere fruito nel rispetto delle previsioni degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto. Questo incremento deve corrispondere all’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. I posti di lavoro soppressi in tale periodo devono, quindi, essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo
oltre i limiti de minimis

Gli incentivi previsti dalla bonus occupazionale del programma Garanzia giovani possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis solo al verificarsi di determinate condizioni:

  • per i giovani che, al momento della registrazione a Garanzia giovani, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
  • diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione a Garanzia giovani abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni. In tal caso al fine della fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime de minimis è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle seguenti condizioni:
    a) il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La previsione si riferisce a quei lavoratori che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
    b) il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    c) il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato.

Incremento occupazionale netto

Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale. Ai fini della determinazione dell’incremento, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

 

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Dimissioni in bianco addio: la nuova procedura da marzo

Il Ministero del Lavoro ha predisposto il nuovo modello di dimissioni, risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, da comunicare esclusivamente online. Fac-simile e istruzioni sono contenuti nel decreto 15 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016), che applica le disposizioni previste dall’articolo 26 del dlgs 151/2015 attuativo delJobs Act sulle semplificazioni dei rapporti di lavoro. Il provvedimento attuativo è in vigore dal 12 gennaio ma la piena operatività della nuova procedura  è fissata dal 12 marzo (60 giorni dalla pubblicazione in GU): da questo data, quindi, la nuova modalità telematica sarà obbligatoria.

Il modello è contenuto nell’allegato A del decreto ministeriale e sarà disponibile anche sul portale Cliclavoro, al quale bisogna registrarsi richiedendo tramite PIN INPS, nonché presso i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, CAF e patronati.

Procedura online

La compilazione del modello è semplice: generalità di lavoratore e datore di lavoro, data inizio rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e relativa data di decorrenza. Va inviato alla casella PEC (Posta elettronica certificata) del datore di lavoro, attraverso specifiche tecniche indicate nel decreto. Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.

Ricordiamo che il decreto attuativo del Jobs Act (Dlgs 151/2015) prevede nuovesanzioni da 5mila a 30mila euro per i datori di lavoro che alterano i moduli di dimissioni (articolo 26, comma 5). L’accertamento è di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro.

Stop dimissioni in bianco

La pratica che si vuole combattere è quella delle dimissioni  in bianco, che consiste nel far firmare al dipendente un foglio di dimissioni senza data, spesso proprio al momento nell’assunzione, che l’impresa può quindi utilizzare in qualsiasi momento. Il fenomeno, storicamente, riguarda le lavoratrici donne, per costringerle a dimettersi in caso di maternità. Le dimissioni con formato esclusivamente digitale hanno data certa, è impossibile “preconfezionarle”. Dal 12 marzo, quindi, non sarà più possibile attuare dimissioni “forzate” perchè il documento ha un codice identificativo e una data di trasmissione, che impediscono pratiche come quella delle dimissioni in bianco.

Le nuove norme non si applicano al lavoro domestico e alle dimissioni nelle sedi di cui all’articolo 2113, IV comma del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione. Le dimissioni delle lavoratitici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino restano da convalidare dal Ministero del Lavoro.

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Nuova imprenditorialità: Mise, pronti 50 milioni per giovani e donne

Nuova imprenditorialità: Mise, pronti 50 milioni per giovani e donne

Domande via web a partire dal prossimo 13 gennaio

Conto alla rovescia per le nuove agevolazioni alle imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione. A partire dal prossimo 13 gennaio 2016 infatti, sarà possibile compilare -esclusivamente per via elettronica – le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di Invitalia. Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 50 milioni di euro.

Beneficiari. La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. E’ prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituzione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche;

Iniziative ammissibili. Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell’economia quali:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo.

Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:

  • le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
    l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Spese ammissibili. Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75 per cento delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.

Finanziamento. Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.