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Mini riforma per la riscossione con F24

A partire da ottobre, il pagamento con F24 dovrà essere effettuato, tranne in casi marginali, anche dai soggetti senza partita IVA esclusivamente in forma telematica o direttamente o tramite intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate. Ciò consentirà di contenere i costi da riscossione nell’ottica della Spending review.
Il D.L. “IRPEF-Spending review” (o decreto “80 euro”) contiene anche una “mini riforma” della riscossione, finalizzata ad ottenere unariduzione dei costi che l’Erario sostiene per la riscossione fiscale delle imposte e dei contributi.

Nello schema di provvedimento la norma che si occupa di ridurre i costi della riscossione fiscale è l’art. 11, che prevede l’abbandono delpagamento F24 in forma cartacea favorendo l’utilizzo di modalità telematiche di versamento.

Infatti, la disposizione stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2014:

a) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello sia di importo pari a zero, il contribuente potrà effettuare il versamento (rectius, presentare il modello a saldo zero) “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”. Ciò significa che non sarà più possibilepresentare l’F24 a zero presso una banca, le poste o unintermediario abilitato (professionista, consulente, etc.). In pratica, il contribuente potrà presentare il modello esclusivamente mediante i servizi telematici, registrandosi presso l’Agenzia delle Entrate;

b) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (diqualunque ammontare), il versamento potrà avvenire “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”;

c) nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, il versamento potrà essere effettuato, come per il caso b), “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”.

In pratica, dunque, dal 1° ottobre 2014 i versamenti saranno effettuati, come accade oggi per i soggetti con partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento “a saldo zero”, per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

La norma riportata nello schema di decreto non disciplina l’ipotesi di versamenti senza compensazione di importo fino a 1.000 euro che, pertanto, dovrebbero continuare a poter essere effettuati, da soggetti senza partita IVA, presentando la delega di versamento in banca o in posta.

Il comma 1 della norma stabilisce, peraltro, che al fine di ottenere la riduzione dei costi della riscossione fiscale, favorendo l’utilizzo di modalità telematiche di versamento nonché massimizzando le economie di scala ottenibili dall’incremento dei volumi dei versamenti, “l’Agenzia delle Entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari […] effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013”.

Il comma 3 della norma in esame contiene, infine, una interessante disposizione per semplificare le modalità di versamento telematico mediante “intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate”. Infatti, l’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione da tali intermediari potrà inviare, oltre alla propria, anche la delega di versamento di un “soggetto terzo”, purchè l’addebito avvenga sul proprio conto corrente, “previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto”.

In pratica, un soggetto potrà disporre, se il pagamento telematico avviene mediante intermediari, che il versamento di un altro soggetto (ad esempio di un familiare) sia addebito sul proprio conto corrente, consegnando all’intermediario l’F24 sottoscritto dal debitore effettivo (familiare) con apposita autorizzazione rilasciata dal medesimo, che resta in ogni caso l’unico responsabile dell’adempimento.