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Nuova imprenditorialità: Mise, pronti 50 milioni per giovani e donne

Nuova imprenditorialità: Mise, pronti 50 milioni per giovani e donne

Domande via web a partire dal prossimo 13 gennaio

Conto alla rovescia per le nuove agevolazioni alle imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione. A partire dal prossimo 13 gennaio 2016 infatti, sarà possibile compilare -esclusivamente per via elettronica – le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di Invitalia. Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 50 milioni di euro.

Beneficiari. La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. E’ prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituzione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche;

Iniziative ammissibili. Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell’economia quali:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo.

Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:

  • le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
    l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Spese ammissibili. Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75 per cento delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.

Finanziamento. Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

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Voucher internazionalizzazione

Scheda informativa – Voucher internazionalizzazione

SCHEDA INFORMATIVA:

FINALITÀ: L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER , ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012).

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. Per avere accesso al voucher l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro).

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’ apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

ALCUNI APPROFONDIMENTI:

1 SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI

1.1 Formazione dell’elenco dei soggetti fornitori dei servizi:

Le società di capitali anche in forma cooperativa possono fare domanda per essere inserite nell’elenco dei soggetti fornitori dei servizi ai fini della agevolazione “Voucher Internazionalizzazione” dimostrando di:

  • avere esperienza nei processi di internazionalizzazione come risultante dalla realizzazione con buon esito, nell’ultimo triennio, di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno.
  • in alternativa, disporre in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, di almeno 5 figure professionali con 5 anni di esperienza maturata in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso mercati esteri e un buon livello di conoscenza della lingua inglese (C1 CEFR o equipollente). Tali esperienze curriculari devono essere asseverate da un’associazione di rappresentanza manageriale o un’associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell’art. 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180 (ovvero iscritta al CNEL o rappresentata in almeno 5 Camere di Commercio).

1.2 Termini per la presentazione delle domande da parte delle Società di servizi

Le domande di inserimento in elenco potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 15 maggio 2015. Tenuto conto che il termine scade nella giornata di domenica 19 luglio, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 20 luglio 2015. Fac-simile della domanda da redigere su carta intestata della Società e inviare via pec all’indirizzo elencosocieta@pec.mise.gov.it

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente ed essere completa degli allegati richiesti.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari dell’agevolazione: chi può essere destinatario del Voucher?

A. L’intervento è dedicato alle PMI (micro piccole e medie imprese), costituite in forma di società di capitali o cooperative a loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di: 250 dipendenti effettivi, 50 €/ML di fatturato o 43 €/ML di totale bilancio).

B. Una quota delle disponibilità finanziarie è riservata alle PMI che hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia e che hanno acquisito dall’ICE-Agenzia una valutazione di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

Nell’ambito della dotazione finanziaria è istituita una riserva, in misura pari al 3% delle risorse disponibili per ciascun bando, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di accesso e hanno conseguito il “rating di legalità” e che pertanto rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012.

2.2 Soggetti beneficiari dell’agevolazione: da quando è possibile presentare la domanda per l’ottenimento del Voucher?

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 settembre.

Per ulteriori informazioni consultare il Decreto Direttoriale del 23/06/2015 nella sezione informativa Voucher Internazionalizzazione/Normativa e moduli di questo sito . Sarà possibile presentare una sola domanda per impresa, che dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione Voucher Internazionalizzazione/Presentazione domanda di agevolazione di questo sito e firmata digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente.

Il Ministero procederà all’assegnazione dei Voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

2.3 Concessione ed erogazione del Voucher: Come viene concesso e come può essere usufruito il Voucher?

Ai fini della fruizione della agevolazione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare – tramite la procedura informatica – il contratto stipulato con la società scelta tra quelle presenti nell’elenco pubblicato nella sezione “Elenco Società di Servizi TEM” di questo sito.

Ai fini della erogazione del contributo, che avverrà a saldo e in una unica soluzione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa.

  • Informazioni e contatti

Informazioni in merito allo strumento possono essere richieste scrivendo a: exportvoucher@mise.gov.it

Le richieste di chiarimenti pervenute, al fine di velocizzare i tempi di risposta e rendere più fruibile ed efficace l’assistenza fornita, sono via via organizzate per ambiti tematici di riferimento e riscontrate attraverso la predisposizione e pubblicazione di FAQ.

Informazioni ed aggiornamenti, sono inoltre consultabili in questa sezione del sito.

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Consulenze solo ai professionisti

L’attività di consulenza del lavoro può essere affidata solo ai professionisti iscritti al relativo Albo e indicati dalla legge 12/1979. La precisazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) con l’obiettivo di fornire indicazioni agli enti interessati al fine di evitare affidamenti a rischio contenzioso.

Negli ultimi anni, rileva l’Anci, «si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell’affidamento del servizio di consulenza del lavoro in favore delle pubbliche amministrazioni a società commerciali e ai Ced».

I tribunali, la Corte di cassazione e, da ultimo, il Consiglio di Stato (sentenza 103/2015 della sesta sezione), sottolinea l’associazione dei Comuni, hanno però ribadito che ai centri elaborazione dati e alle società commerciali, assistiti da un consulente, possono essere affidati solo i servizi ausiliari, mentre dove l’affidamento preveda l’attività di consulenza, questa è di competenza dei consulenti del lavoro.

«La decisione dell’Anci – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro – va apprezzata perché fa chiarezza in un comparto dove si è creata molta confusione, a causa dell’estemporaneo affidamento di incarichi da parte degli enti locali a soggetti diversi dai consulenti del lavoro. Il dettato della legge 12/1979 è chiaro e non lascia spazio a diverse interpretazioni. D’altronde sul tema l’orientamento del Consiglio di Stato è inequivoco e ribadisce che i Ced, comunque con la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Mentre ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge 12/1979, che regolamenta la professione di consulente del lavoro».

Il confronto sulle competenze riservate ai consulenti e ai centri elaborazioni dati si protrae da tempo. Anche il ministero del Lavoro è intervenuto più volte in passato sulla materia, in particolare con la lettera circolare 13649 del 2007, con la nota 7857 del 2010 e quindi con la circolare 17 del 2013.

In quest’ultimo documento è stato precisato che i Ced «devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati e il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo» quali, per esempio, anche solo le procedure di calcolo per l’applicazione dello straordinario o le ritenute previdenziali.

I centri elaborazioni dati devono comunque essere assistiti da professionisti iscritti agli albi indicati dalla legge 12/1979, quindi consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.

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INPS: dalla busta arancione a “La mia pensione”

Dovrebbe partire dal prossimo mese di maggio l’operazione “La mia pensione”, il nuovo titolo riveduto e corretto della “Busta arancione”. “La mia pensione” dovrebbe essere consultabile on line dagli utenti dotati di Pin, mentre solo una piccola parte di contribuenti, circa 2,8 milioni di italiani che non dispongono di strumenti informatici, dovrebbero ricevere un documento cartaceo. L’obiettivo è consentire al risparmiatore di dotarsi di conoscenze di base sia di carattere previdenziale che di competenze di natura finanziaria e assicurativa. Il tema, già previsto dalla riforma Dini, è stato ripreso ora dal Governo Renzi con l’avvio di una fase test da parte dell’INPS.

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TFR in busta paga: in Gazzetta Ufficiale il decreto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, del il DPCM 20 febbraio 2015 n. 29, recante “norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Come noto la legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga. Si riepilogano di seguito i tratti salienti della nuova disciplina del TFR.

Soggetti beneficiari ed esclusi

Possono optare per tale scelta i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di serviziopari ad almeno sei mesi.

Restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori:

- agricoli

- domestici

- di aziende sottoposte a procedure concorsuali

-delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982

- delle aziende in CIGS o CIG in deroga

- per i quali la legge o la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi (punto valutato negativamente dal Consiglio di Stato in quanto a rischio disparità ingiustificate)

-che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.

Durata

Il lavoratore, una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, non può revocare l’opzione fino al30 giugno 2018.

Tassazione della quota integrativa della retribuzione

La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria e non più a tassazione separata, fa cumulo con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno e non è imponibile a fini previdenziali. Essa rientra inoltre nella base di calcolo delle detrazioni Irpef spettanti e nella base di computo degli assegni per il nucleo familiare.

Finanziamento di liquidità per il datore di lavoro

Chiaramente l’erogazione del Tfr con periodicità mensile potrebbe esporre i datori di lavoro a difficoltà per la reperibilità della liquidità necessaria, per cui il decreto prevede l’accesso ad un finanziamento bancario assistito da garanzie riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti.

Gli istituti bancari dovranno preventivamente aderire ad un accordo quadro che sarà stipulato tra i Ministeri dell’economia e del lavoro e l’ABI, e successivamente erogare i prestiti applicando tassi di interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del TFR, vale a dire l’ 1,5% maggiorato annualmente del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali finanziamenti saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l’Inps con una dotazione iniziale di 100 milioni ed alimentato da un contributo del 0,2% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema di credito.

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro.

In caso di inadempienza da parte del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia è surrogato di diritto all’intermediario bancario e l’INPS è legittimato a procedere per la riscossione del credito. Tale inadempienza tuttavia non rileva ai fini del rilascio del DURC.

I datori di lavoro dovranno integrare le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall’INPS. Che dovrà provvedere altresì alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo di garanzia.

Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)

Cute baby boy lying on floor in room

Firmato il decreto che rende operativo il bonus bebé

Sbloccato il bonus bebé introdotto dalla legge di stabilità 2015. Come annunciato dal ministro dell’Interno Angelino Alfano al termine del Consiglio dei ministri di ieri, è stato firmato il decreto di attuazione che consente di rendere operativa l’agevolazione. In realtà, perché il tutto vada a regime, molto probabilmente si dovrà attendere che l’Inps recepisca il provvedimento e ne dia comunicazione con una circolare o un messaggio nei prossimi giorni.

Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri era atteso entro la fine di gennaio, scadenza fissata dalla stessa legge di stabilità (la 190/2014). Di conseguenza finora i genitori dei bambini nati o adottati quest’anno non hanno potuto presentare la domanda per incassare gli 80 o i 160 euro al mese previsti.

Per favorire le nascite, con il comma 125 della legge 190 è stato introdotto un bonus di 960 euro all’anno, da erogarsi su base mensile, per ogni nuovo nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L’incentivo viene riconosciuto alle famiglie che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all’inizio di gennaio. Se l’Isee non supera i 7.000 euro, l’importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l’anno. In ogni caso il beneficio viene riconosciuto fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati.

L’erogazione del bonus, però, non è automatica, ma avviene su richiesta all’Inps da parte degli interessati. Le modalità operative necessarie per implementare questa procedura sono contenute nel Dpcm che è stato firmato ieri. Il ritardo nell’avvio del percorso attuativo non dovrebbe comunque compromettere il diritto acquisito, nel senso che nei prossimi giorni verrà indicato come incassare anche le mensilità arretrate (per il momento gennaio 2015).

In compenso gli interessati devono tener presente che, qualora la spesa per il bonus superasse il budget previsto, l’importo dello stesso o i criteri di accesso (Isee) potrebbero essere modificati in base alla clausola contenuta nel comma 127 della legge di stabilità. L’onere stimato per questa operazione è di 202 milioni di euro per il 2015 e il 2020, 607 per il 2016 e il 2019, 1,012 miliardi per il 2017 e il 2018, per un totale di 3,642 miliardi di euro che dovrebbero essere sufficienti, secondo quanto calcolato in fase di elaborazione della norma, per circa 330mila nuovi beneficiari all’anno, di cui 85mila con bonus “doppio”.

In attesa della piena operatività del bonus genitori dei nuovi nati o adottati possono richiedere, se non l’hanno già fatto, l’Isee, tenendo presente che anche l’entrata a regime di questo indicatore ha avuto qualche ritardo e quindi è opportuno muoversi per tempo al fine di essere pronti per chiedere il contributo non appena disponibile.