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Consulenze solo ai professionisti

L’attività di consulenza del lavoro può essere affidata solo ai professionisti iscritti al relativo Albo e indicati dalla legge 12/1979. La precisazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) con l’obiettivo di fornire indicazioni agli enti interessati al fine di evitare affidamenti a rischio contenzioso.

Negli ultimi anni, rileva l’Anci, «si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell’affidamento del servizio di consulenza del lavoro in favore delle pubbliche amministrazioni a società commerciali e ai Ced».

I tribunali, la Corte di cassazione e, da ultimo, il Consiglio di Stato (sentenza 103/2015 della sesta sezione), sottolinea l’associazione dei Comuni, hanno però ribadito che ai centri elaborazione dati e alle società commerciali, assistiti da un consulente, possono essere affidati solo i servizi ausiliari, mentre dove l’affidamento preveda l’attività di consulenza, questa è di competenza dei consulenti del lavoro.

«La decisione dell’Anci – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro – va apprezzata perché fa chiarezza in un comparto dove si è creata molta confusione, a causa dell’estemporaneo affidamento di incarichi da parte degli enti locali a soggetti diversi dai consulenti del lavoro. Il dettato della legge 12/1979 è chiaro e non lascia spazio a diverse interpretazioni. D’altronde sul tema l’orientamento del Consiglio di Stato è inequivoco e ribadisce che i Ced, comunque con la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Mentre ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge 12/1979, che regolamenta la professione di consulente del lavoro».

Il confronto sulle competenze riservate ai consulenti e ai centri elaborazioni dati si protrae da tempo. Anche il ministero del Lavoro è intervenuto più volte in passato sulla materia, in particolare con la lettera circolare 13649 del 2007, con la nota 7857 del 2010 e quindi con la circolare 17 del 2013.

In quest’ultimo documento è stato precisato che i Ced «devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati e il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo» quali, per esempio, anche solo le procedure di calcolo per l’applicazione dello straordinario o le ritenute previdenziali.

I centri elaborazioni dati devono comunque essere assistiti da professionisti iscritti agli albi indicati dalla legge 12/1979, quindi consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.