a legge di stabilità 2015 definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 22 dicembre contiene anche alcune misure a favore della famiglia e dei cittadini meno abbienti.
In primo luogo viene confermato a regime il credito di 960 euro annui per i percettori di redditi di lavoro subordinato e di redditi assimilati, con la conferma dei requisiti transitoriamente stabiliti per l’anno 2014.
Pertanto i sostituti di imposta erogheranno, anche nel 2015 ( e negli anni successivi) il “bonus” di 80 euro mensili ai lavoratori subordinati ed ai percettori di alcune tipologie di redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non superi i 24.000 euro annui.
Se il reddito complessivo annuo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
La disposizione si applica, oltre che nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche quando alla determinazione dell’imposta lorda concorrono alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e precisamente quelli di cui all’art. 50, co. 1 del Tuir, indicati nelle seguenti lettere:
a) compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative,
b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
c) somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale,
c-bis) redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative,
d) remunerazioni dei sacerdoti,
h-bis) prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare,
l) compensi percepiti per lavori socialmente utili.
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Un ulteriore intervento è disposto, dai commi 125-129 dell’articolo 1 della legge di stabilità in commento, favore dei genitori di bimbi nati tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 o adottati nello stesso periodo.
Una somma pari a 960 euro annui sarà erogata, su domanda, al genitore il cui nucleo familiare fruisce di un reddito, determinato utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo le regole stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui .
Il beneficio può essere fruito dai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di l ungo periodo di cui all’articolo 9 del Dlgs.n. 286/1998, residenti in Italia.
La somma è erogata mensilmente dall’Inps, al quale deve essere rivolta la richiesta, fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso in famiglia.
L’importo è raddoppiato nel caso in cui il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Per questa misura il Governo stanzia in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, in 607 milioni di euro per l’anno 2019 e in 202 milioni di euro per l’anno 2020.
Sarà un emanando DPCM, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, a dettare le disposizioni di attuazione.
L’assegno in argomento non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini del diritto al “bonus” di 80 euro in busta paga.
I commi 130 e 131 dell’articolo 1 della legge in commento stanziano per l’anno 2015 ulteriori 45 milioni di euro a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE che non superi gli 8.500 euro annui.
Per le spese di mantenimento dei figli saranno corrisposti buoni per l’acquisto di beni e servizi , con modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-educative, viene infine istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l’anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,n di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio.