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Mini riforma per la riscossione con F24

A partire da ottobre, il pagamento con F24 dovrà essere effettuato, tranne in casi marginali, anche dai soggetti senza partita IVA esclusivamente in forma telematica o direttamente o tramite intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate. Ciò consentirà di contenere i costi da riscossione nell’ottica della Spending review.
Il D.L. “IRPEF-Spending review” (o decreto “80 euro”) contiene anche una “mini riforma” della riscossione, finalizzata ad ottenere unariduzione dei costi che l’Erario sostiene per la riscossione fiscale delle imposte e dei contributi.

Nello schema di provvedimento la norma che si occupa di ridurre i costi della riscossione fiscale è l’art. 11, che prevede l’abbandono delpagamento F24 in forma cartacea favorendo l’utilizzo di modalità telematiche di versamento.

Infatti, la disposizione stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2014:

a) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello sia di importo pari a zero, il contribuente potrà effettuare il versamento (rectius, presentare il modello a saldo zero) “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”. Ciò significa che non sarà più possibilepresentare l’F24 a zero presso una banca, le poste o unintermediario abilitato (professionista, consulente, etc.). In pratica, il contribuente potrà presentare il modello esclusivamente mediante i servizi telematici, registrandosi presso l’Agenzia delle Entrate;

b) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (diqualunque ammontare), il versamento potrà avvenire “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”;

c) nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, il versamento potrà essere effettuato, come per il caso b), “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”.

In pratica, dunque, dal 1° ottobre 2014 i versamenti saranno effettuati, come accade oggi per i soggetti con partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento “a saldo zero”, per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

La norma riportata nello schema di decreto non disciplina l’ipotesi di versamenti senza compensazione di importo fino a 1.000 euro che, pertanto, dovrebbero continuare a poter essere effettuati, da soggetti senza partita IVA, presentando la delega di versamento in banca o in posta.

Il comma 1 della norma stabilisce, peraltro, che al fine di ottenere la riduzione dei costi della riscossione fiscale, favorendo l’utilizzo di modalità telematiche di versamento nonché massimizzando le economie di scala ottenibili dall’incremento dei volumi dei versamenti, “l’Agenzia delle Entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari […] effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013”.

Il comma 3 della norma in esame contiene, infine, una interessante disposizione per semplificare le modalità di versamento telematico mediante “intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate”. Infatti, l’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione da tali intermediari potrà inviare, oltre alla propria, anche la delega di versamento di un “soggetto terzo”, purchè l’addebito avvenga sul proprio conto corrente, “previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto”.

In pratica, un soggetto potrà disporre, se il pagamento telematico avviene mediante intermediari, che il versamento di un altro soggetto (ad esempio di un familiare) sia addebito sul proprio conto corrente, consegnando all’intermediario l’F24 sottoscritto dal debitore effettivo (familiare) con apposita autorizzazione rilasciata dal medesimo, che resta in ogni caso l’unico responsabile dell’adempimento.

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Consulenti del Lavoro, i contributi previdenziali entrano in F24

Dal 3 giugno i Consulenti del Lavoro potranno utilizzare il modello F24 per versare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, ovvero utilizzando quelli bancari e postali, senza spese aggiuntive. La novità è prevista da un accordo firmato da Agenzia delle Entrate ed Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro (Enpacl).
Inoltre, i contributi associativi continueranno a viaggiare in F24 grazie al rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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ExtraUE: al via le domande di ingresso per lavoro stagionale 2014

Con la circolare congiunta 3 aprile 2014, n. prot. 2084, il Ministero del lavoro e quello dell’interno, hanno fornito precisazioni e modalità operative per l’inoltro delle richieste di nulla osta all’ingresso a favore dei lavoratori stranieri residenti all’estero da occupare in attività stagionali in Italia nel 2014.

Il DPCM approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2014 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2014, n. 83), ha ridotto della metà le quote destinate al lavoro stagionale per l’anno in corso rispetto a quelle definite nel 2013. Dalle 30.000 ingressi infatti si è scesi a 15.000.

Sono ammessi in Italia per lavoro stagionale i cittadini provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia, anche se la circolare congiunta ricorda che viene confermata la possibilità di presentare domande di nulla osta all’ingresso a favore dei lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco precedente che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti.

Questi ultimi infatti, ai sensi dell’art. 24 del T.U. immigrazione, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo sempre per svolgere attività stagionale.

Nell’ambito della quota massima, 3.000 ingressi sono riservati ai lavoratori non comunitari, cittadini provenienti da uno dei predetti Stati, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per motivo di lavoro stagionale.

Sempre nell’ambito della quota massima disponibile per il 2014, 2.000 cittadini sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale per partecipare all’Expo 2015 di Milano, così come definito dal Bureau international del Expositions dell’11 luglio 2012, ratificato con Legge 14/01/2013 n. 3.

La richiesta di nulla osta deve avvenire secondo le consente modalità telematiche, inviando allo Sportello Unico per l’immigrazione il mod. C-stag dalle ore 8.00 del 10 aprile 2014 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.

Anche quest’anno trova applicazione la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

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Attività a contatto dei minori: certificato penale obbligatorio

Dal 6 aprile è operativo l’obbligo, previsto a carico del soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di chiedere il relativo certificato penale. Il nuovo adempimento, previsto dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, ha sollevato numerose perplessità negli operatori al punto da rendere necessari, alla vigilia dell’entrata in vigore, due successivi interventi dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia nonché una circolare del 3 aprile 2014. Il mancato adempimento dell’obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Circa la individuazione dei soggetti obbligati qualche dubbio era sorto circa il significato da attribuire alla espressione “soggetto che intenda impiegare al lavoro”. Secondo i chiarimenti diramati dall’ufficio legislativo del Ministero l’obbligo sorge solo ove il soggetto che intende avvalersi dell’opera di terzi si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. Tale interpretazione sarebbe confermata dal tenore del comma 2 dell’articolo 25-bis della novella, il quale ribadisce che la sanzione amministrativa pecuniaria si applica, nel caso di inadempimento, al “datore di lavoro”. Restano pertanto esclusi gli enti e le organizzazioni di volontariato che intendono avvalersi dell’opera di volontari; tali rapporti, infatti, ai sensi dell’articolo 2 co. 3 della legge quadro sul volontariato (legge 266/1991)ribadisce che ” La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo …”.

Gli interventi ministeriali non risolvono altre criticità che pur richiederebbero dei chiarimenti. Ad esempio la questione dell’applicabilità della norma al personale già in forza. Il tenore della norma, confermato dal Ministero, farebbe ritenere che l’obbligo di richiesta riguardi solo i nuovi rapporti. Però il certificato penale ha una validità limitata a sei mesi dal rilascio: trascorso tale periodo sarà necessario richiedere un nuovo certificato? Urge anche una precisazione circa la nozione di “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Si ritiene che vi rientrino solo quelle attività svolte professionalmente che richiedono, per loro natura, un contatto diretto e regolare con i minori (ad esempio maestro di scuola elementare, maestro di danza con allievi minori ecc.). L’espressione “contatti diretti e regolari” necessiterebbe di chiarimenti soprattutto avuto riguardo alla nozione di “regolarità”: tale espressione si intende riferita alla continuatività del rapporto ( in modo tale da escludere i lavori occasionali), ovvero alla modalità esecutiva della prestazione (una baby sitter, per fare un esempio, ha contatti regolari col minore per tutto il tempo in cui presta la propria opera)?

Il rilascio del certificato penale

Con una delle citate note emanate dall’ufficio legislativo del Ministero è stata assicurata la massima tempestività quanto al rilascio del certificato penale da parte del casellario giudiziale. In ogni caso, si legge nella nota, per agevolare l’applicazione della novella normativa, il datore è autorizzato, inoltrata la richiesta al Casellario, a procedere all’assunzione del lavoratore. Alle condizioni che seguono:

a. se il datore è un organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, sarà sufficiente l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agliarticoli 600-bis600-ter600-quater600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

b. nel caso si tratti di datore di lavoro, sempre in attesa del rilascio del certificato da parte Casellario a seguito di puntuale richiesta, il Ministero ritiene si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, (da far valere in caso di controlli).

Con la citata circolare n. 3/2014, il Ministero della giustizia ha infine precisato che, ai fini della protezione dei dati personali, presto sarà disponibile il certificato contenente le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nel nuovo articolo 25-bis. In attesa dell’adeguamento del sistema informatico , gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale recante la specifica denominazione “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14.11.2002 n. 313)”. La richiesta da parte del datore di lavoro dovrà essere fatta utilizzando specifici moduli. I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato, ovvero diritti di bollo di 16 euro più altri diritti variabili da 3,54 euro a 7,08 a seconda che il certificato sia richiesto con o senza urgenza (sono salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal D.P.R. 642/1972, tabella allegato B).