studiosellitto

I Ns Servizi….

· Consulenza del Lavoro
· Vertenze Lavoro
· C.T.P.
· CAF

Dichiarazione 730 – Unico pf – Modello ISEE – RED – ICRIC
Successioni – Contratti di Locazione – Pagamenti IMU e TASI
Bonus Gas, Energia e Telefono.
· Patronato
Invalidità Civile – Pensioni di Vecchiaia e Anzianità – Pensioni
ai superstiti – Assegno Sociale – Indennità di frequenza –
Disoccupazioni Aspi – MiniAspi – Maternità – Ricostituzioni
Pensioni – Riconoscimento Infortunio, Danno Biologico e
Causa Servizio.
· Attività di visurista
Visure Catastali – Visure Camerali – Bilanci – Cariche Sociali
& Partecipazioni – Protesti – Infonegatività – Report
Autoveicoli – Visure Ipotecarie.
· Assunzioni Badanti e colf
Richiesta permessi di soggiorno e rinnovo – Ricongiungimento
familiare.
· Avvocato in sede

E tanti altri servizi…

Bando FIPIT INAIL

Dal 3 novembre al via le domande per i contributi Fipit

In relazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5 del Dlgs 81/2008, l’Inail ha l’onere di finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. La disciplina normativa sopra indicata è stata attuata attraverso il bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale, numero165, lo scorso 18 luglio.

L’Inail ha reso disponibile online un primo set di Faq relative al bando a graduatoria per i finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica (Fipit).

La finalità della norma istitutiva
La norma istitutiva ha la finalità di aiutare le piccole imprese che operano nel settore agricolo, edile, estrattivo e di lavorazione dei materiali lapidei, alla realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 81/2008.
Il sostegno è dunque rivolto alle piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

La misura del contributo
Per l’intera annualità 2014, l’istituto ha messo a disposizione 30 milioni di euro, così ripartiti:

- 15.582.703 euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura
- 9.417.297 euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia
- 5.000.000 euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Il contributo in conto capitale, è ammesso nel limite massimo idoneo a coprire il 65% dei costi sostenuti per la definizione del progetto, al netto dell’Iva. Nel rispetto della disciplina in materia di “de minimis”, la misura massima di contributo erogabile non potrà superare l’importo di 50.000,00 euro, mentre il contributo minimo ammissibile è fissato in 1.000,00 euro.
Richiesta di ammissione e tempistica
La richiesta di contribuzione va formulata attraverso il canale telematico predisposto nella sezione “Servizi On Line” sul portale dell’istituto. I termini per inoltrare l’intera pratica sono stati fissati dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014; le imprese hanno dunque a disposizione una procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione, ma per accedere alla procedura, è necessario essere registrati sul portale dell’istituto.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Pec, come eventualmente specificato nei bandi regionali e in quelli provinciali.
L’istituto, come di consueto, mette a disposizione degli utenti un servizio di assistenza attraverso il contact center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164.
La modulistica
La modulistica a disposizione degli utenti sul portale dell’istituto è suddivisa per i diversi settori di attività e dettaglia:
- i requisiti dei soggetti richiedenti;
- i requisiti tecnici;
- gli interventi di adeguamento ritenuti ammissibili;
- i criteri per la formazione della graduatoria, identificando quindi il punteggio attribuito ai diversi interventi eseguiti;
- i documenti da presentare all’atto della domanda;
- i documenti da presentare in fase di rendicontazione dell’intera pratica.

ata-2014

Graduatorie di istituto ATA 2014/2017

Lo Studio è disponibile per la compilazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie personale A.T.A. per il periodo 2014/2016. Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci al n° 081 5145297.

arton19262

Dal 1° ottobre F24 telematico per tutti i cittadini

Il comma 2 dell’articolo 11 del D.L. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha stabilito che a decorrere dal 1° ottobre p.v., anche i privati cittadini non titolari di Partita Iva, devono attivarsi per utilizzare il canale telematico per l’invio di ogni singolo modello F24 quando di importo superiore ai 1.000,00 euro o sono utilizzate compensazioni a scomputo dei debiti. I titolari di Partita Iva sono oramai da anni avvezzi a tale pratica, mentre i comuni cittadini si troveranno in grosse difficoltà, quando non dispongano di strumenti informatici per poter osservare il nuovo obbligo imposto dalla legge.

La norma impone che a decorrere dal 1 ottobre i versamenti devono essere effettuati utilizzando diversi sistemi a seconda del saldo finale delle somme dovute:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (i debiti dovuti sono azzerati per effetto di somme utilizzate in compensazione). In tal caso il pagamento potrà essere effettuato:

- direttamente dal cittadino utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzabile dopo aver richiesto ed ottenuto il Pin;

-  avvalendosi di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ecc.) che trasmetterà per suo conto le deleghe utilizzando il servizio “F24 cumulativo” (provv. AE del 21.9.2007).

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (nel caso in cui le compensazioni non sono sufficienti ad azzerare i debiti), e quando il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

A una prima lettura della norma sembravano oramai coinvolti tutti i pagamenti dovuti dal primo ottobre in poi con modello F24, ma il 19.9.2014 l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 27/E, chiarisce e alleggerisce temporaneamente il peso dei nuovi obblighi rendendo possibile utilizzare ancora il modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, non solo in presenza di versamenti pari o inferiore a 1.000,00 euro, ma anche nei seguenti casi particolari:

- F24 precompilati dall’ente impositore quali ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc., con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, se non contengono crediti in compensazione;

- versamenti rateali in corso, e fino al 31 dicembre 2014, per imposte e contributi derivanti da dichiarazioni già predisposte prima dell’entrata in vigore della disposizione anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzo di crediti in compensazione, anche se il saldo è pari a zero;

- utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione (trattasi di soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione).

Tranne le eccezioni indicate dall’Agenzia delle Entrate, il privato cittadino impossibilitato ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione sul web, non potrà dunque più presentare i pagamenti effettuati tramite modello F24 alle banche o alle poste per versamenti sopra i 1.000,00 euro o pagamenti che contengano importi a compensazione, residuando solamente la modalità telematica che costringerà molti contribuenti ad avvalersi nella maggior parte dei casi di un intermediario abilitato gravato anche di questa nuova incombenza.

Potrà continuare a recarsi alle banche o poste con il modello cartaceo, il privato cittadino che deve pagare F24 di importo inferiore ai 1000 euro, senza intervento di alcuna compensazione, o anche più modelli F24 scadenti lo stesso giorno ma ciascuno di importo inferiore ai 1000,00 ero e privi di compensazione.

Tale disposizioni non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi da F24 quali bonifici diretti o versamenti diretti in esattoria.

Nulla cambia invece per i titolari di partita IVA, per i quali:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o periodici) superiori a 5.000 euro annui richiede esclusivamente l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

- versamenti di imposte, contributi, premi e casse previdenziali devono essere effettuati esclusivamente in telematica attraverso i sistemi di home banking.

telecamera-wide-dynamic

No alle telecamere negli spogliatoi aziendali

Il Garante ha respinto la richiesta di un’azienda di installare telecamere all’interno degli spogliatoi dei dipendenti che era stata motivata a causa di “numerose e ripetute segnalazioni di effrazioni negli spogliatoi”. La ragione di tale rifiuto si basa sulla considerazione che tale sistema – configurato in modo tale da prevedere espressamente il minuzioso controllo dell’intera area adibita a spogliatoio, senza alcuna limitazione all’angolo di ripresa –  avrebbe violato la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori.

arton19262

F24: pagamento solo online dal 1° ottobre 2014

Dal 1° ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l’istituto della compensazione.
È questa una delle novità introdotte dal D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto Renzi) che, in particolare, all’art. 11, comma 2 dispone che i versamenti mediante modello F24 dovranno essere effettuati:
- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 online – F24 web – F24 cumulativo);
- nell’ipotesi in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (i.e. le banche);
- se il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Per questi F24, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre sarà possibile soltanto l’addebito sul proprio conto corrente, con la conseguenza che non potranno essere più essere effettuati pagamenti in contanti, con assegni o con bancomat.
Pertanto i contribuenti che fino ad oggi non hanno utilizzato i servizi di home banking offerti dalla loro banca, dovranno attivarsi quanto prima al fine di poter provvedere a decorrere dalla data del 1° ottobre 2014 al pagamento dei modelli F24 secondo le nuove modalità stabilite dal D.L. n. 66/2014.
Il pagamento con il modello F24 cartaceo potrà, invece, continuare ad essere effettuato presso le banche, gli uffici postali o uno degli sportelli di Equitalia soltanto nel caso l’importo riportato nel modello stesso, senza aver fatto ricorso alla compensazione, sia pari a zero o inferiore a 1.000 euro.
Alla luce di quanto detto, appare quindi evidente come, sebbene la finalità perseguita con l’introduzione della disposizione in commento sia stata quella, almeno in astratto, di voler semplificare le modalità di versamento delle imposte anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA, in termini concreti la previsione di tale obbligo potrebbe creare dei significativi problemi di carattere operativo.
Si pensi ad esempio a quei contribuenti che, pur avendo un contratto di home banking, non usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, dovendo effettuare il pagamento degli F24 solo in banca, dovranno alimentare con la provvista necessaria il conto corrente aperto presso la stessa.
In alternativa, sarà possibile fare ricorso, come detto, ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali F24web, F24online e F24cumulativo.
Laddove decida di utilizzare F24webF24online, il contribuente dovrà compilare e trasmettere il modello di versamento dell’F24 direttamente, non essendo necessaria la presenza di un intermediario abilitato.
Di contro, nel caso in cui l’F24cumulativo potrà essere utilizzato solo dagli intermediari abilitati, i quali potranno effettuare i versamenti per i loro clienti, con addebito diretto sul conto corrente di questi ultimi.
Modello730

L’operazione 730 precompilato anticipa il 770 nel Cud2015

L’Agenzia delle Entrate ha avviato le consultazioni sul nuovo Cud2015 che, come noto, dovrà supportare l’operazione della “dichiarazione precompilata” i cui contenuti sono regolati dalla specifica norma contenuta nel decreto legislativo sulle semplificazioni, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.E il nuovo modello di certificazione unica (CUD) si propone con una rilevante novità: i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il modello – che in precedenza era un mero schema di certificazione – non solo per certificare i redditi erogati ai dipendenti e percepenti di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente ma anche per attestare i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi. Oltre a ciò si introduce un’ulteriore innovazione: la formalizzazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro autonomo e di certificazione delle provvigioni, sino ad ora rimasto libero da vincoli di esposizione e da regole procedurali. La riforma del 2001 che aveva, infatti, trasfuso nel 770 (in allora semplificato) il Cud per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, aveva omesso di definire la forma della certificazione dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni. Nel modello 770 la comunicazione relativa a tali redditi ha mantenuto nel tempo lo schema logico e la successione delle caselle di esposizione dei redditi, nonostante l’arricchimento delle stesse in ragione delle innovazioni normative e procedurali che hanno interessato la gestione dei redditi. Il modello 770 e il Cud si incontrano, dunque, nella bozza di modello Cud2015 che secondo le prime bozze dovrebbe assorbire lo schema sinora adottato per la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni del 770. Risulta apprezzabile l’operazione trasparenza e la tempistica adottata dall’Agenzia delle Entrate in quanto si consente ai sostituti e ai loro consulenti di pianificare il costo (privato) principale di questa operazione: quello organizzativo associato alla necessità di interfacciare gli strumenti informatici attualmente in uso con quelli che dovranno essere Predisposti in recepimento delle innovazioni. Al momento non risultano diffuse bozze di istruzioni per la compilazione. Non é dato, pertanto, conoscere se siano confermate le modalità di compilazione adottate per il 770 che consentivano la compilazione riepilogativa ovvero per singolo pagamento effettuato senza la necessità di provvedere con il riepilogo delle somme erogate da uno stesso sostituto. Circa i contenuti del nuovo CudAutonomi, in esso dovranno essere indicati:

- i compensi lordi erogati, distinti dalle somme non soggette a ritenuta “per regime convenzionale”;
- gli imponibili;
- le ritenute effettuate a titolo di acconto e quelle a titolo di di imposta;
- le addizionali regionali e comunali, distinte tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese;
- i contributi previdenziali, sia quelli a carico del lavoratore autonomo, sia quelli a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi;
- i dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite.

Data l’impostazione appare inevitabile la ripetizione dell’adempimento per quei soggetti che abbiano già emesso le certificazioni nel corso del 2014, dovendo riassumere le stesse sulla (nuova) modulistica. Non solo. Secondo quanto dispone lo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni citato prima il nuovo modello dovrebbe essere trasmesso all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. Sommando, dunque, tale innovazione procedurale al nuovo contenuto appare evidente il superamento del 770 semplificato nella parte relativa alle comunicazioni (lavoro dipendente e assimilato, autonomo e provvigioni). Tale semplificazione di sistema ha, però, un evidente costo organizzativo per gli intermediari connessa a una più serrata tempistica nella gestione del caricamento dei dati e nella trasmissione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. E su tale aspetto va posta la giusta attenzione in quanto, in caso di ritardi e/o omissioni od errori vi potrebbero essere sanzione applicate in misura fissa. Chi riceverà il modello 730 precompilato? Abbiamo stimato in oltre 20 milioni; operazione complicata, dunque, ma fattibile alla luce di una serie di esperienze di successo già realizzate dalla Pubblica Amministrazione. In questo caso, peraltro, L’Agenzia sarà coadiuvata dagli intermediari professionali (CAF e professionisti) che potranno meglio diffondere quello che, in primis, é un’evoluzione digitale del sistema Italia. Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, sarà anticipato al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti Un’impostazione simile alla sovrapposizione del vecchio 770 con il nuovo Cud si osserva anche nella certificazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nel 770 la Comunicazione di tali dati risultava ordinariamente arricchita di una serie di caselle necessarie per descrivere le operazioni all’Agenzia delle Entrate. É anche per tale ragione che il nuovo Cud2015 si presenta con una serie di informazioni piú strutturate nella sezione “conguagli” e propone informazioni analitiche circa i carichi di famiglia e la misura del credito per famiglie numerose. Vi è poi una sezione apposita riservata ai lavoratori socialmente utili.