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Sicurezza del lavoro: mancata vidimazione del registro infortuni

Con riguardo a quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo il quale fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, il Ministero ha precisato che, in attesa dell’emanazione delle nuove norme, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.

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Contratto a chiamata non ammesso per gli addetti ai call center

In relazione ad un quesito formulato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, circa la possibilità di introdurre il contratto a chiamata come requisito oggettivo nell’ambito dei call center in bound e/o out bound, con la risposta a interpello n. 10 del 25 marzo 2014 il Ministero del lavoro ha espresso quanto segue.

La richiesta formulata

Il quesito proposto all’attenzione del Ministero, era mirato a chiarire se – in assenza del requisito soggettivo, quindi quello legato all’anzianità anagrafica del prestatore di lavoro – l’attività esercitata nei call center fosse in qualche modo equiparabile, anche solo in via analogica, all’attività esercitata dagli “addetti ai centralini telefonici privati”.
Quest’ultima attività è infatti elencata al punto 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 quale attività a cui riferirsi, in assenza del requisito soggettivo, per poter comunque stipulare un contratto a chiamata in presenza di mansione prevista appunto, dalla norma.

La posizione del Ministero

A parere del Ministero, le due figure non sono assimilabili in quanto

- l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” si concretizza nell’effettuazione dello smistamento delle telefonate, senza null’altro aggiungere alla natura della prestazione resa,

- l’attività affidata agli operatori di call center, è invece una prestazione più complessa poiché è finalizzata allo sviluppo di un servizio, all’esercizio di un’attività promozionale o di vendita.

Come si ricorderà, a questa valutazione di “contenuto” della mansione svolta, il Ministero era peraltro già giunto quando aveva riconosciuto come ammissibile la stipula di contratti di cococo a progetto in queste fattispecie.

In sintesi

L’attività di addetto al centralino e l’attività di operatore di call center non sono assimilabili per contenuto professionale e pertanto non sono ammesse valutazioni per analogia; il semplice utilizzo dello stesso strumento di lavoro – il telefono – non è sufficiente per attribuire alle mansioni identico contenuto professionale, posto che nelle due situazioni rappresentate, le due mansioni in esame realizzano finalità completamente diverse.

Pertanto, a parere del Ministero, il contratto di lavoro a chiamata nelle attività di call center può essere legittimamente concluso solo in presenza del requisito di età, ovvero qualora sia prevista una specifica apertura in tal senso da parte della contrattazione collettiva di riferimento.

7302014

Le principali novità contenute nel Mod. 730

Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti:
  • possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”;
  • da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il   modello F24;
  • è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è  elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
  • per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro E);
  • ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale(sezione III-C del quadro E);
  • è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi        all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35);
  • le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, codici 41 e 42);
  • la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31);
  • è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore        dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana;
  • con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in        alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);
  • nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella“Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”;
  • il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella        misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3;
  • nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);
  • per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca;
  • per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.

 

ASSISTENZA   FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZA

IL CONTRIBUENTE IL C.A.F.

Entro il 28 Febbraio 2014

Riceve dal sostituto d’imposta la     certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

Entro il 31 Maggio 2014

Presenta al Caf o al professionista     abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per     la scelta della destinazione dell’otto e cinque per mille dell’Irpef. Rilascia ricevuta dell’avvenuta     presentazione della dichiara-zione e della busta da parte del contribuente.

Entro il 15 Giugno 2014

Riceve dal Caf o al professionista     abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione     Mod. 730-3. Verifica la conformità dei dati     esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna     al contribuente co-pia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di     liquidazione Mod. 730-3.

A partire da Luglio 2014
(per i pensionati da
Agosto/Settembre)

Riceve la retribuzione con i rimborsi     o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei     versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.     Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile,     saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la     retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli     importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella     misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei     mesi successivi.

Entro il 30 Giugno 2014

Trasmette telematicamente all’Agenzia     delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

Entro il 30 Settembre 2014

Comunica al sostituto d’imposta di non     voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo     effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod.730-3.

Entro il 25 Ottobre 2014

Può presentare al CAF o al     professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

A novembre 2014

Riceve la retribuzione con le     trattenute delle somme dovute a ti-tolo di acconto per l’Irpef. Se la     retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte     residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento     mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Entro il 10 Novembre 2014

Riceve dal Caf o dal professionista     abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di     liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Verifica la conformità dei dati     esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte     e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e     il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto     il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente     all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Simbolo INAIL

Riduzione dei premi e contributi Inail: le modalità applicative

Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 67 dell’11 marzo 2014 vengono rese note le modalità applicative della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (“Legge di Stabilità 2014”).

Come si ricorderà in conseguenza di tale previsione, al fine di permettere alle aziende di beneficiare da subito del beneficio e all’Istituto di ridefinire i dati in suo possesso, il termine di effettuazione dell’autoliquidazione 2013/2014 è stato eccezionalmente spostato al 16 maggio 2014.

Modalità applicative della riduzione: l’indice IGA e IGM

Il provvedimento in commento fornisce le modalità applicative con riferimento alle diverse tipologie di soggetti interessati:

Casistica

Istruzioni

Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’art. 41 T.U. 1124/1965 Tali soggetti beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’INAIL ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti.I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.
Soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio Tali soggetti beneficiano nell’anno di riferimento della riduzione se, per l’attività svolta, l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’INAIL e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.
Soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio La riduzione si applica a quei soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.Per i soggetti che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 del DM 12 dicembre 2000 (riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività) in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per l’anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 19 dello stesso decreto, è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un’ulteriore istanza, anche la riduzione in commento.

Indice di Gravità Medio (IGM) e Indice di Gravità Aziendale (IGA)

L’Indice di Gravità Medio esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

Esso viene elaborato sulla base della seguente formula:

IGM =

 T+P+M
————
     E
  • Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza;
  • Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;
  • Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.
  • Gli esposti (E) sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio.

Gli Indici di Gravità Medi, calcolati per ciascuna delle categorie, gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento, sono fissati nella tabella allegata al provvedimento.

Gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall’Istituto sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi.

Misura della riduzione

La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti all’INAIL, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, è fissata, per l’anno 2014, al 14,17%.

La percentuale di riduzione dei premi e contributi per ciascuno degli esercizi successivi al 2014 verrà comunicata con determina del Presidente dell’INAIL.

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Jobs Act Al via: pubblicato in Gazzetta il decreto di legge

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto annunciato decreto legge che ha lo scopo di favorire il rilancio dell’occupazione. Le principali novità riguardano il contratto a termine per la stipula del quale, a partire da venerdì 21 marzo, fermo restando l’obbligo della forma scritta, non è più richiesta l’indicazione della causale di assunzione. Il contratto “acausale” diventa quindi la regola generale, con una durata che sale dai precedenti 12 agli attuali 36 mesi massimi. Viene introdotto un limite numerico, derogabile da parte della contrattazione collettiva, pari al 20 per cento dell’organico; per le imprese fino a 5 dipendenti è sempre possibile assumere un lavoratore a tempo determinato. Profondi cambiamenti anche per quanto riguarda il regime della proroga: qui la novità sta nel fatto che viene abolita la facoltà di disporre un’unica proroga e si introduce la possibilità di prorogare il medesimo contratto fino a 8 volte, ferma la durata massima di 36 mesi. Per quanto concerne l’apprendistato, scompare l’obbligo della forma scritta per il piano formativo individuale; nel contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si prevede che le ore di formazione siano retribuite al 35%; infine, la frequenza dell’offerta formativa pubblica è a discrezione del datore di lavoro. Le altre misure riguardano i contratti di solidarietà, con un finanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro, e il DURC che verrà ulteriormente semplificato mediante apposito decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro 60 giorni.

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Praticanti negli studi professionali senza assicurazione Inail

Praticantato negli studi professionali senza obbligo di assicurazione contro gli infortuni. Mentre l’Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. A patto, però di rispettare alcune condizioni.

L’Inail tiene conto che il praticantato è gratuito e non genera un rapporto di lavoro vero e proprio, anche se ci sono dei rimborsi spese forfettari. In tale situazione, quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni. L’obbligo scatta però se il praticante oltre a svolgere attività presso lo studio partecipa a corsi di formazione professionale che lo espone a un rischio specifico connesso al lavoro. In questo caso l’obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i corsi. La copertura deve essere garantita anche quando oltre all’attività in studio il praticante esegue lavorazioni rischiose nell’ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall’articolo 1 del Dpr 1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardano attività specifiche quali la realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.

In via generale, invece, per i tirocini l’Inail ha precisato che se non è prevista la partecipazione alle lavorazioni, si applicano i tassi generali delle varie gestioni e cioè 0,5% per l’artigianato, 0,6% per il terziario, 0,9% per l’industria e 1,1% per le altre attività, così come già avviene dal 2000. In compenso se il tirocinante prende parte all’attività produttiva vera e propria, si deve applicare il tasso di premio specifico, correlato al tasso di rischio dell’attività. Tassi che in genere sono più alti di quelli “standard” con conseguente incremento del premio assicurativo.

ACCONTI-IRPEF

Ecco i nuovi sconti Irpef: detrazione base a 2.400 euro per i redditi fino a 20mila euro

Taglio lineare dell’Irap con sforbiciata alle aliquote; detrazione Irpef che passa da 1.880 a 2.400 euro e si allarga a tutti i redditi fino a 20mila euro, contro gli 8mila attuali, per modularsi poi in discesa man mano che i redditi salgono e azzerarsi a quota 55mila euro, come accade oggi. Sarebbero queste le coordinate su cui si sta costruendo il maxi-taglio al cuneo fiscale messo in cantiere dal Governo, con un aiuto alle imprese (2,4 miliardi di sconto all’anno) e uno, più pesante (10 miliardi all’anno a regime) per i lavoratori dipendenti e gli «assimilati» come co.co.co e co.co.pro.

A loro la nuova “curva” dell’Irpef assicurerebbe, come ha promesso il presidente del consiglio Matteo Renzi, almeno mille euro all’anno (80 euro al mese) per chi guadagna 1.500 euro netti al mese. Se sull’Irpef si prosegue di simulazione in simulazione, a Palazzo Chigi va avanti il lavoro per tradurre in norme l’annuncio del taglio del 10% dell’Irap pagata dalle imprese.

L’idea iniziale di lavorare su una riduzione del costo del lavoro, che alla fine avrebbe penalizzato chi non ha la componente lavoro e premiato maggiormente le imprese attive in settori “labour intensive”, cede ora il passo all’ipotesi di un taglio lineare sulle aliquote Irap, spalmando così la riduzione del 10% in misura uguale per tutti i soggetti all’imposta regionale sulle attività produttiva (l’aliquota base si attesterebbe al 3,51%, ma un taglio analogo si applicherebbe a tutte le aliquote speciali per i pdiversi settori di attività p). Più difficile dare forza giuridica all’altra ipotesi sul tappeto, ovvero quella di un taglio del 10% applicato dopo aver determinato l’Irap dovuta con le aliquote attuali e riducendo di fatto i versamenti del 10 per cento. La certezza sull’operazione Irap, al momento, è la copertura del dimagrimento da 2,4 miliardi di euro del tributo regionale pagato dalle imprese: le risorse arriveranno dall’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 26 per cento.

Per conoscere i dettagli della riduzione delle tasse per lavoratori e imprese si dovrà comunque attendere la stesura del decreto legge che, vista la dead pline fissata da Renzi con gli aumenti delle buste paga di fine maggio, andrà definito e approvato dal Governo entro la fine di marzo. A cascata nei prossimi dieci p giorni, e dunque già per la prossima settimana, il Governo potrebbe approvare il Documento di economia e finanza (Def) in cui saranno messe nero su bianco le coperture del taglio dell’Irpef, stimate in 6,6 miliardi per il 2014 e 10 miliardi per il 2015. Risorse che, come annunciato sempre da Matteo Renzi, arriveranno dalla spending review targata Cottarelli, dal tesoretto sulla riduzione degli interessi passivi con il calo dello spread, dalla maggiore Iva incassata con il pagamento dei debiti della Pa e da un possibile innalzamento dal 2,6% al 2,8% del deficit nominale sul Pil. Sulla reale utilizzabilità di tutte queste voci, e sul contributo che ciascuna di essere sarà chiamata ad assicurare, la trama è ancora tutta da scrivere.

Agli occhi dei contribuenti, però, l’operazione Irpef è più interessante dal lato degli effetti in busta paga. I tecnici del Governo, come accennato, lavorano a un doppio aumento della detrazione fissa, quella che oggi sconta 1.880 euro a tutti i redditi fino a 8mila euro (circa 500mila persone, perché oltre l’80% dei contribuenti che dichiarano cifre simili è incapiente). L’aumento sarebbe doppio perché alzerebbe sia il valore della detrazione, portandola intorno ai 2.400 euro, sia il suo ambito di applicazione, che abbraccerebbe tutti i redditi fino a 20mila euro. A partire da questo livello, lo sconto scenderebbe poi progressivamente al crescere del reddito: il grafico qui a fianco adatta i meccanismi attuali ai nuovi livelli di partenza, spostando da 978 a 2mila euro la detrazione-base a cui si applicano i moltiplicatori per adattarla al reddito.

Tecnicismi a parte, in questo modo si assicura la linearità della curva, abbassando progressivamente lo sconto fino ad azzerarlo a quota 55mila euro. In questo modo, gli effetti maggiori (i mille euro all’anno evocati dal premier) rispetto al sistema attuale si sentirebbero nella fascia di reddito 20-29mila euro, che è anche la più frequentata dai lavoratori dipendenti (vi si collocano 5,2 milioni di dichiarazioni, un quarto del totale). Poco inferiori in valore assoluto, ma ovviamente pesanti in termini percentuali, sarebbero i benefici per chi dichiara fra 15mila e 20mila euro (altri 3,6 milioni di persone): con il “decalage” lungo, fino a 55mila euro, la platea degli interessati da uno sconto più o meno consistente rispetto al livello attuale si allargherebbe a 15 milioni di lavoratori.

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Internet non è più tecnologia: il governo della rete entra in una nuova epoca

Il governo di internet è sempre stato pensato come una mera questione tecnica, relativa all’assegnazione degli indirizzi per i siti e alla gestione del data base che serve a indirizzare il traffico a destinazione: ma la rete ha ormai assunto un ruolo politico ed economico talmente rilevante che ormai è tempo per un salto di qualità. Il problema è come farlo.

Il governo tecnico di internet è stato finora affidato all’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) sulla base di un contratto con il governo degli Stati Uniti. Ma l’amministrazione americana ha deciso di non confermare il contratto dall’anno prossimo. Questo porterà l’Icann a una governance aperta ad altre nazioni. L’apertura era stata richiesta anche dall’Unione Europea da anni, ma gli Stati Uniti avevano resistito. I temi che scatenavano la discussione erano relativi a decisioni apparentemente tecniche, ma in realtà politiche, come la logica di assegnazione di nomi a dominio legati a importanti settori economici. Ma evidentemente, la resistenza è finita: anche per la profonda perdita di legittimità americana seguita alla fuga di notizie sulla sorveglianza globale messa in atto dall’Nsa, un’agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Una gestione internazionale dell’Icann costringerà l’istituzione a cambiare governance. È l’occasione per adottare la struttura decisionale multistakeholder che da sempre è considerata necessaria per un’equilibrato governo di internet: la rete è un ecosistema e non può essere governata da interessi di parte senza la partecipazione di tutti gli attori. Ma il cambiamento avverrà solo attraverso un accordo internazionale che quindi dovrà necessariamente fare i conti con le dinamiche politiche che non possono non entrare in gioco quando discutono stati tanto diversi come Usa, Ue, Russia, Cina e altri. Il rischio è evidente: la collaborazione necessaria a un buon funzionamento di internet non può essere messa in discussione ogni volta che c’è una crisi internazionale.

I pessimisti temono la balcanizzazione dell’internet. Gli ottimisti, come Vint Cerf pioniere della rete oggi a Google, vedono soprattutto l’opportunità di una riforma della rete in senso più aperto e partecipato. Di certo, la soluzione migliore non emergerà automaticamente né per via solo tecnica: la soluzione sarà politica. E la scelta tra l’apertura e la chiusura dipenderà dalla lungimiranza di chi saprà influire in modo più convincente sulla decisione finale.

L’Icann sta da tempo lavorando alla progettazione di una nuova governance. Del gruppo di personalità internazionali coinvolte nella raccolta di idee c’è anche l’italiano Francesco Caio. I tempi per le decisioni non sono poi tanto lunghi, vista la complessità della questione. Ma la spinta dei visionari e degli esperti dovrà essere appoggiata dagli stati che si rendono conto che la libertà e apertura della rete sono una condizione per la loro stessa prospettiva di crescita economica e modernizzazione civica.

L’Italia, che ha purtroppo sempre trattato con una certa distrazione questa questione, ha l’occasione di rifarsi. In nome dei suoi stessi interessi e per evitare che prevalgano gli interessi altrui, l’Italia deve darsi una voce forte in questa materia, e per una volta coltivare una prospettiva di lungo termine. In questa situazione, ciò che è urgente coincide con ciò che è importante.

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Contratti, fino a otto rinnovi senza causale

Cambieranno le disposizioni contenute nella bozza di decreto legge che semplifica la normativa su contratti a termine e apprendistato. Quando entrerà in vigore il provvedimento, spiega un comunicato del ministero del Lavoro, il datore di lavoro «potrà sempre instaurare rapporti a termine senza causale, nel limite di durata massima di 36 mesi». Non solo. Si potrà anche prorogare il contratto a tempo in corso di svolgimento «fino a un massimo di otto volte», purché sempre nei limiti dei tre anni. Come unica condizione per le proroghe rimarrà il fatto che i rinnovi si dovranno riferire «alla stessa attività lavorativa per il quale il contratto è stato inizialmente stipulato».

In concreto ciò significa il superamento della disciplina attualmente vigente (frutto delle rigidità introdotte dalla legge Fornero e del primo intervento correttivo del decreto Giovannini) che limita l’acausalità, cioè l’esonero per il datore di specificare i motivi per cui appone un termine al rapporto, al solo primo contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi. Ora il termine si innalza a 36 mesi, e si consentono fino a un massimo di otto proroghe senza indicare la causale (resta solo il riferimento per il rinnovo «alla stessa attività lavorativa» – da intendersi le stesse mansioni, che fa certamente più chiarezza).

Si conferma invece l’introduzione, ex lege, di un tetto del 20 per cento di contratti a termine che ciascun datore di lavoro potrà stipulare rispetto al proprio organico complessivo. Ma il decreto, aggiunge il ministero, fa comunque salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, del dlgs 368 del 2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo, e dall’altro tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. E per le realtà imprenditoriali più piccole (e questa è un’altra precisazione importante) è previsto che chi occupa fino a cinque dipendenti «può comunque stipulare un contratto a termine».

I chiarimenti di Giuliano Poletti arrivano dopo le contraddittorietà contenute nella bozza di dl esaminata mercoledì dal consiglio dei ministri, evidenziate ieri da questo giornale. Con le modifiche annunciate dal governo si va verso una decisa semplificazione dei contratti a termine, sulla scorta di quanto già chiesto dalle parti sociali al precedente ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, da sperimentare, per un periodo limitato, in vista di «Expo 2015» (operazione poi rimasta sulla carta). Ma che ora Poletti, con coraggio, generalizza e mette nero su bianco in un decreto-legge. Se le aperture del ministero del Lavoro si confermeranno nel testo ufficiale del dl, che ora deve essere firmato al Quirinale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si tratterebbe di un netto segnale di attenzione per le esigenze delle aziende, visto che il contratto a termine rappresenta il 60% delle nuove attivazioni. Una liberalizzazione che dovrebbe essere in linea anche con la direttiva Ue n. 70 del 1999 (da noi recepita nel 2001 in modo eccessivamente stringente, e in più nel 2012 peggiorata dalla legge 92).

Il comunicato del ministero del Lavoro non fa cenno, invece, agli intervalli tra un contratto a termine e il successivo, che il decreto 76 ha riportato a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del rapporto, se cioè inferiore o superiore ai sei mesi), dopo che la legge Fornero li aveva allungati oltremodo (rispettivamente a 60 o 90 giorni). Così quindi il regime degli “stop and go” rimarrebbe quello oggi previsto.

Per quanto riguarda l’apprendistato il dl confermerebbe l’intervento sul piano formativo, per il quale non è più richiesta la forma scritta (che resta invece per il solo contratto e patto di prova). Si abrogano poi i commi 3-bis e 3-ter del dlgs 167 del 2011 (il Tu Sacconi), introdotti dalla legge Fornero, e quindi si cancellano le attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo (30% fino al 2015, poi 50%). Ora queste percentuali non ci saranno più.

Si interviene anche sull’apprendistato di primo livello (quella per il diploma o la qualifica), in vista dell’imminente avvio del programma sperimentale, 2013-2015, di apprendistato a scuola contenuto nel dl Carrozza. In particolare, si viene incontro alle imprese, prevedendo che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro, infine, viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

730unico

Dichiarazione dei redditi: Il modello 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:

  • è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli
  • il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
  • il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre); in alternativa, dal 2014 è possibile utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730/2014, per pagare, oltre all’Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24
  • se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Dal 2014, l’Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
  • alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).