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Legge di Stabilità 2015: 80 euro, bonus bebé e aiuti alle famiglie numerose

legge di stabilità 2015 definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 22 dicembre contiene anche alcune misure a favore della famiglia e dei cittadini meno abbienti.
In primo luogo viene confermato a regime il credito di 960 euro annui per i percettori di redditi di lavoro subordinato e di redditi assimilati, con la conferma dei requisiti transitoriamente stabiliti per l’anno 2014.
Pertanto i sostituti di imposta erogheranno, anche nel 2015 ( e negli anni successivi) il “bonus” di 80 euro mensili ai lavoratori subordinati ed ai percettori di alcune tipologie di redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non superi i 24.000 euro annui.
Se il reddito complessivo annuo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
La disposizione si applica, oltre che nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche quando alla determinazione dell’imposta lorda concorrono alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e precisamente quelli di cui all’art. 50, co. 1 del Tuir, indicati nelle seguenti lettere:
a) compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative,
b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
c) somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale,
c-bis) redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative,
d) remunerazioni dei sacerdoti,
h-bis) prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare,
l) compensi percepiti per lavori socialmente utili.
Un ulteriore intervento è disposto, dai commi 125-129 dell’articolo 1 della legge di stabilità in commento, favore dei genitori di bimbi nati tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 o adottati nello stesso periodo.
Una somma pari a 960 euro annui sarà erogata, su domanda, al genitore il cui nucleo familiare fruisce di un reddito, determinato utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo le regole stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui .
Il beneficio può essere fruito dai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di l ungo periodo di cui all’articolo 9 del Dlgs.n. 286/1998, residenti in Italia.
La somma è erogata mensilmente dall’Inps, al quale deve essere rivolta la richiesta, fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso in famiglia.
L’importo è raddoppiato nel caso in cui il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Per questa misura il Governo stanzia in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, in 607 milioni di euro per l’anno 2019 e in 202 milioni di euro per l’anno 2020.
Sarà un emanando DPCM, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, a dettare le disposizioni di attuazione.
L’assegno in argomento non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini del diritto al “bonus” di 80 euro in busta paga.
I commi 130 e 131 dell’articolo 1 della legge in commento stanziano per l’anno 2015 ulteriori 45 milioni di euro a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE che non superi gli 8.500 euro annui.
Per le spese di mantenimento dei figli saranno corrisposti buoni per l’acquisto di beni e servizi , con modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-educative, viene infine istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l’anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,n di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio.
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Nuova Naspl, ASDI e DIS-COLL a partire dal 1° maggio 2015

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dipendenti pubblici e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che abbiano perduto involontariamentela propria occupazione.
Altri requisiti previsti sono:
disoccupazione di lunga durata, identificata nella ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI sarà rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il decreto prevede inoltre i casi di condizionalità, incompatibilità, decadenza, cumulabilità.
Sempre a decorrere dal 1 maggio 2015 sono istituite inoltre, in via sperimentale per l’anno 2015, altre forme di sostegno del reddito:
Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito per l’intera sua durata della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL) riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Nella fase successiva a quella sperimentale, saranno successivi provvedimenti legislativi a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
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Buoni voucher per baby sitter

Contributo e voucher da 600 euro per mamme e famiglie: come chiederlo all’Inps

- Il tempo stringe – mancano solo pochi giorni -, ma l’occasione è di quelle da non perdere. Inps e governo, insieme, hanno provato a limare e migliorare i difetti degli anni scorsi e alla fine, anche se con un po’ di ritardo, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E, quindi, il bando aperto.

600 EURO PER SEI MESI - Le lavoratrici madri possono richiedere dei buoni voucher di seicento euro mensili per, spiega il documento dell’istituto di previdenza, “l’acquisto di servizi per l’infanzia”. Con “l’assegno mensile”, la famiglia potrà provvedere a pagare una baby sitter o l’asilo nido, sia pubblico che privato. Il voucher può essere ottenuto per un massimo di sei mesi – per un totale di 3600 euro – solo dopo aver rinunciato al congedo parentale e non oltre gli undici mesi dallo stesso congedo. Unico ostacolo, i tempi ristetti, con le domande di adesione al contributo che non possono essere presentate dopo il 31 dicembre 2014.

IL DECRETO - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato in Gazzetta lo scorso undici dicembre, ma solo martedì mattina l’Inps ha perfezionato il servizio di procedura online per richiedere il contributo. Recita l’avviso diffuso dagli Enti statali:

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 11 dicembre 2014 ,il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l’acquisto dei servizi per l’infanzia previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il decreto stabilisce i criteri di accesso al beneficio e le modalità di utilizzo delle misure previste e determina il numero e l’importo dei voucher.

CHI NE HA DIRITTO - E’ il sito dell’Inps a spiegare chi e come può richiedere l’assegnazione dei contributi. “La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. La richiesta – spiega l’Istituto nazionale di previdenza sociale – può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale”.

CONTRIBUTO MENSILE - ”Il beneficio – chiarisce il sito dell’Inps – consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi”. Quindi, 3600 euro in sei mesi per – queste le finalità del bando – “promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

COME PRESENTARE LA DOMANDA - La madre lavoratrice può presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps,  indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni – buoni voucher per baby sitter o contributo per l’accesso alle strutture pubbliche e private accreditate – intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

LE GRADUATORIE - La domanda, sottolineano l’Inps e la circolare ministeriale, non va presentata oltre il 31 dicembre. C’è un limite di venti milioni di euro annui, anche per l’anno 2015. Esauriti tali fondi le domande saranno rifiutate. Mentre a stilare le graduatorie sarà semplicemente l’ordine di presentazione delle domande. Sarà poi lo stesso sito Inps a pubblicare l’elenco delle strutture pubbliche e private accreditate, nel caso in cui la madre scelga il contributo per l’asilo e non per la baby sitter.

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Riforma nuovo ISEE: in partenza da Gennaio 2015

E’ ormai iniziato il countdown in vista dell’entrata in vigore del nuovo ISEE 2015: la firma apposta dal ministro del lavoro Giuliano Poletti sul decreto che contiene la nuova configurazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), atto cui ha fatto seguito la pubblicazione in Gazzetta avvenuta nella giornata del 17 Novembre, ha infatti innescato il conto alla rovescia che si esaurirà al primo gennaio 2015, quando il nuovo ISEE 2015 entrerà ufficialmente in vigore.

La riforma (prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” n. 201/2011 e fortemente auspicata dagli operatori del settore) è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l’equità nell’accesso alle prestazioni. Di conseguenza, il
nuovo ISEE:

  1. adotta una nozione di reddito disponibile più adatta alle finalità dello strumento, che include anche somme fiscalmente esenti;
  2. migliora la capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
  3. considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
  4. consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
  5. riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

La DSU si può presentare all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune, alle sedi Inps competenti oppure ai Centri di assistenza fiscale (CAF).

A seguito della riforma appena introdotta, la stesura della nuova DSU si presenta, per il profesionista, PIU’ SEMPLICE in quanto, al momento della sua presentazione, contiene solo le informazioni auto dichiarate dal dichiarante il quale riceverà in prima battuta esclusivamente una ricevuta di avvenuta presentazione da parte del CAFNON il calcolo dell’ Indicatore ISEE e la relativa Attestazione.

Per l’Attestazione ed i parametri sarà necessario attendere l’acquisizione da parte di Inps ed Agenzia delle Entrate che provvederanno ad elaborare il calcolo rendendolo disponibile al dichiarante entro 10 giorni lavorativi.

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Nuovo Isee: modello e istruzioni

La dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da enti pubblici e privati (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie).
Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti, nonché sul reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare.
Nel modello Dsu occorre indicare anche altri dati come le informazioni relative all’eventuale disabilità oppure la non autosufficienza.

L’attestazione riportante l’Isee, il contenuto della Dsu, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall’Inps al dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web dell’Istituto o tramite posta elettronica certificata, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della Dsu.
Se il dichiarante rileva inesattezze nell’attestazione o non ha ricevuto l’attestazione medesima entro il quindicesimo giorno lavorativo, al fine di rettificare l’attestazione o integrare la Dsu per il calcolo dell’Isee, deve compilare il modulo FC.3.

In altri casi le informazioni contenute nella Dsu sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef).

Modello MINI

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del modello base e dalla prima parte del foglio componente, salvo che nei seguenti casi:

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;

- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;

- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Reddito dichiarato

Di regola l’Isee fa riferimento ai redditi dichiarati all’amministrazione finanziaria nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la Dsu; ad esempio, nel 2015 ai fini Isee si considerano i redditi percepiti nel 2013).
In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

Viene pertanto data la possibilità di calcolare un Isee corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’Isee corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’Isee calcolato ordinariamente.
Prima di chiedere il calcolo dell’Isee corrente deve pertanto essere già stata presentata una Dsu e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’Isee corrente.

Presentazione Dsu

La Dsu si presenta all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (Caf) o alla sede Inps competente per territorio.
Il richiedente può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito internet www.inps.it.

Il portale Isee sarà disponibile nella sezione del sito «Servizi on line» – «Servizi per il cittadino» al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps.
Nel portale Isee il cittadino potrà presentare la propria Dsu tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Calcolo dell’Isee

I termini per calcolare l’Isee da parte dell’Inps sono i seguenti:

- entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’Isee;

- entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’Inps avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo Isee;

- entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’Inps (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’Isee e lo rende disponibile.

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730 precompilato: come integrare la dichiarazione

Il Governo ha presentato una prima simulazione di come, a partire dal 2015, i contribuenti potranno confermare o integrare il modello 730 precompilato messo a disposizione telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
Sembra essere davvero tutto pronto per il debutto, a decorrere dal 2015, del modello 730 precompilato. Il Governo ha pubblicato anche alcune slides che riportano una simulazione su come integrare la dichiarazione accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.Secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 9 del decreto sulle semplificazioni fiscali, arriva in via sperimentale dal prossimo anno ladichiarazione precompilata, che il contribuente potrà comunque modificare.Secondo quanto previsto dal legislatore, infatti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione telematicamente dei contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile 2015.I contribuenti potranno consultare la propria dichiarazione soltanto attraverso i canali telematici dell’Agenzia, ossia Fisconline sia direttamente sia attraverso i CAF, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, preventivamente autorizzati.

Per la predisposizione della dichiarazione precompilata l’Agenzia utilizzerà le informazioni disponibili:
- nell’Anagrafe tributaria;
- i dati trasmessi dai sostituti d’imposta tenuti a rilasciare la certificazione del compensi entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Inoltre, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese di assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi ai seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi alle forme pensionistiche complementari.
La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata ovvero modificatadal contribuente. A tal riguardo, sul sito del Governo sono state pubblicate le slides che riportano unasimulazione su come integrare la dichiarazione accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Imprese agricole under 40: in arrivo 30 milioni di euro

Il disegno di legge di Stabilità 2015 mette sul piatto 30 milioni di euro, per il triennio 2015-2017, per il finanziamento delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori. Lo stanziamento servirà all’attuazione della misura, contenuta nel Decreto Competitività, che prevede mutui a tasso zero alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, in qualsiasi forma costituite, che subentrano nella conduzione di un’azienda azienda agricola, che esercita esclusivamente l’attività agricola da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.

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Bonus bebè: domanda all’INPS

l bonus bebè verrà corrisposto, a domanda, dall’INPS. Il DDL stabilità prevede, infatti, l’erogazione di un assegno per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia.

Il 15 ottobre, all’esito della approvazione del DDL Stabilità 2015 da parte del Consiglio dei Ministri, le slides riepilogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportavano una voce di spesa di “0,5 miliardi di Euro”, genericamente assegnate a “misure per la famiglia”.

Nei giorni successivi, quando hanno cominciato a circolare le prime bozze del testo del DDL “entrato” in Consiglio dei Ministri, si è potuto verificare che la posta di spesa sopra indicata si sarebbe sostanziata nell’istituzione – presso il Ministero dell’economia e delle finanze – di un Fondo “da destinare al finanziamento di interventi a favore delle famiglie, anche attraverso misure di carattere fiscale”.
Come oramai noto, posta la “base di partenza” delle misure delineate nel corso del Consiglio dei Ministri, nella settimana seguita alla riunione di “formale” approvazione della manovra, si è provveduto alla concreta e, in taluni casi, sostanziale, riscrittura dell’articolato di massima ed alla conseguente revisione e verifica delle coperture: circostanza, questa, dimostrata dal fatto che il testo trasmesso (dopo alcuni giorni) al Presidente della Repubblica per la sua sottoscrizione, è pervenuto al Quirinale privo della certificazione delle coperture (la cosiddetta “bollinatura”), intervenuta solo in un secondo momento da parte della Ragioneria Generale dello Stato.
Ora che il DDL è stato formalmente firmato dal Presidente della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati (AC 2679) per l’avvio dell’iter di approvazione, è quindi possibile valutare il testo “effettivo” della futura Legge di Stabilità 2015: testo che in molteplici sue parti ha subito modificazioni sostanziali nel lasso di tempo intercorso tra l’approvazione in Consiglio dei Ministri e la firma del Presidente della Repubblica.
E. venendo all’oggetto di questo articolo sono state ripensate anche le misure per la famiglia.

Il cosiddetto “bonus bebè (articolo 13 del DDL Stabilità)

L’odierno articolo 13 del DDL intitolato “Misure per la famiglia” risulta significativamente diverso dalla formulazione originaria, sia nel merito, sia in relazione alla allocazione delle risorse previste.
Quanto al merito la norma risulta più specifica e dettagliata, nel senso che viene abbandonata la precedente impostazione in ordine all’istituzione di un generico Fondo da destinare a misure da definire e viene prioritariamente disposto che “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese, per ogni figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017 è riconosciuto un assegno di € 960,00 annui, che verrà erogato a cadenza mensile, a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso.

L’ambito soggettivo di riferimento

L’assegno verrà erogata per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia.

Tetti reddituali

La percezione dell’assegno è subordinata ad un tetto reddituale. Nel dettaglio, la norma dispone che l’assegno può essere erogato a condizione che il reddito conseguito dal nucleo familiare del bimbo nell’anno solare precedente alla sua nascita – determinato in base alle disposizioni dell’art. 2.9 del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 – non superi € 90.000. Tuttavia, tale limite non opera nel caso di nati o adottati a partire dal quinto figlio.
E’ interessante notare, dal punto di vista della formulazione lessicale, l’imprecisione della norma che – operando l’agevolazione in relazione sia ai figli naturali che ai figli adottati – individua il riferimento reddituale correlandolo alla sola “nascita” del figlio e non anche all’ingresso del figlio eventualmente adottato nel nucleo familiare.

Gli aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, la norma precisa che l’assegno non concorre:
1) alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF;
2) alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. bonus degli 80 euro introdotto dal D. L. 66/14 e confermato a regime proprio dal DDL in commento.

Aspetti procedimentali

L’assegno in questione è corrisposto, “a domanda”, dall’INPS che provvede alle relative attività “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Destinatari dell’assegno

E’ interessante notare che dalla lettura delle disposizioni dell’art. 13 sopra riassunte – e contrariamente a quanto “annunciato” dal Presidente del Consiglio dei Ministri – il bonus in questione non è “letteralmente” riservato alle (sole) mamme, ma – per la formulazione del testo o, meglio, per ciò che il testo non dice – sembra ottenibile anche dai padri. Infatti, l’articolo 13 è tutto incentrato sulla figura dei figli quali “beneficiari” e non su quella dei genitori e, come appena indicato, si prevede solamente che l’assegno spetti “a domanda” senza specificare se sia solo uno – tra i due genitori – a poter presentare la domanda.
Probabilmente, questa incertezza – ove sia tale e non, invece, il frutto di una volontà di permettere la fruizione dell’assegno anche ai padri – potrà essere risolta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, stabilirà “le necessarie disposizioni attuative”.

Coperture ed aspetti economici

Innanzitutto, come accennavamo sopra, l’introduzione di questa misura ha comportato una rivisitazione del “Fondo” previsto nella stesura iniziale dell’art. 13.
Questo Fondo – di cui comunque viene confermata l’istituzione – prevede ora (rispetto all’originaria dotazione di 500 milioni di euro per il 2015) una riduzione dello stanziamento a 202 milioni di euro. Ciò, in considerazione del fatto che il Governo ha stanziato i restanti 298 milioni di euro fino a concorrenza dei 500 stabiliti in origine, proprio al finanziamento, per il 2015 dell’assegno oggetto di questo articolo.
Quanto alla destinazione delle somme che confluiranno nel fondo, il comma 6 del’articolo 13 prevede che la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l’individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
E’ interessante notare che – a differenza del DPCM di cui è prevista l’emanazione per dettare le norme attuative dell’assegno “per i bebè”, per il quale è fissato un termine di adozione di 30 giorni – l’emanazione del DPCM sull’utilizzo dei 298 milioni del “Fondo per la famiglia non soggiace ad alcun termine. Non vorremmo che tale “dimenticanza” sia voluta, al fine di mantenere un margine per eventuali successive necessità di riallocazione delle risorse.
Rimanendo sulla questione degli stanziamenti, ma tornando all’assegno di cui ci stiamo occupando, tenuto conto che la misura opererà per le nascite ed adozioni intervenute fino al 31/12/17 e per un periodo di tre anni dai predetti eventi, l’articolo 13 del DDL valuta gli oneri in:
· 202 milioni di euro per l’anno 2015
· 607 milioni di euro per l’anno 2016
· 1.012 milioni di euro per l’anno 2017
· 1.012 milioni di euro per l’anno 2018
· 607 milioni di euro per l’anno 2019
· 202 milioni di euro per l’anno 2020.
Evidentemente, la maggior parte degli stanziamenti è prevista per i due anni “centrali” del periodo considerato, ossia quegli anni nei quali si sommeranno sia le nuove nascite/adozioni che la necessità di erogare gli assegni per i nati negli anni precedenti.

Clausola di salvaguardia

Data la evidente impossibilità di quantificare a priori le nascite e le adozioni che potranno beneficiare della misurala norma incarica infine l’INPS di operare un monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura “inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Qualora dal monitoraggio emergeranno scostamenti o, comunque, il rischio degli stessi rispetto alle previsione di spesa, il comma 3 dell’articolo dispone che – con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute – si provvederà a rideterminare l’importo annuo erogabile ed il limite reddituale per la sua fruizione.
Quindi, in conclusione, l’assegno in questione “parte” con le caratteristiche sin qui illustrate, ma non è certo che le mantenga per tutti e sei gli anni di potenziale esistenza.

Programma del Corso

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Programma del corso

TIPOLOGIA

ELENCO MODULI

TITOLO MODULO

ORE

PATRONATO

Modulo 1

Aspi –MiniAspi-Agricola, Maternità, Congedo Parentale

4

PATRONATO

Modulo 2

Pensioni Vecchiaia e Anzianità, Superstiti, Inabilità

4

PATRONATO

Modulo 3

Assegno Sociale, Ricostituzioni, Supplemento di pensione

4

PATRONATO

Modulo 4

Pensioni di invalidità,  accompagnamento e Indennità di frequenza

4

PATRONATO

Modulo 5

Richiesta permessi di soggiorno e rinnovi, Flussi d’ingresso

4

PATRONATO

Modulo 6

Riconoscimenti Infortuni, Danno Biologico e Causa di Servizio

4

CAF

Modulo 7

Modello ISEE, Imu e Tasi

4

CAF

Modulo 8

Dichiarazione 730 & Unico PF

4

CAF

Modulo 9

Red, Icric, Bonus

4

CAF

Modulo 10

Successioni

4

Sede di svolgimento: Via A. Ferrentino, 10 84086 Roccapiemonte (SA)

 Per qualsiasi informazione si prega di contattare la sede organizzativa al Nr. 081 514 52 97
email  segreteria@studiosellitto.it

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Corso per Operatore CAF e Patronato

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CORSO per Operatore CAF e Patronato

- Rivolto a numero max. di 10 persone
- Il corso ha durata di 40 ore teorico-pratiche
- Le lezioni si svolgeranno il Lunedì – Mercoledi – Venerdì con orario 9.00/13.00 oppure 17.00/21.00 (da definire)
- Il periodo di svolgimento è dal 03/11/2014 al 24/11/2014

CFA – Centro Formazione Aziende garantisce agli allievi del corso docenti specializzati con esperienza pluriennale nel campo fiscale e previdenziale e lo svolgimento dello stage presso lo Studio Sellitto di Roccapiemonte (SA)

OBIETTIVI: L’attività formativa del corso permetterà ai partecipanti di maturare le competenze per proporsi in autonomia ai centri assistenza fiscali fornendo gli strumenti conoscitivi e pratici per poter esercitare la professione dell’Operatore CAF e Patronato e incrementare le possibilità di inserimento lavorativo in strutture di servizi.
Obiettivo principale è la formazione di figure professionali in grado di offrire servizi qualificati a famiglie, imprese e al singolo cittadino per la Dichiarazione dei Redditi, Modello ISEE, Detrazioni Fiscali, per le pratiche di tipo previdenziale, nonché attività correlate allo svolgimento delle principali pratiche CAF e di Patronato.

Frequenza allo svolgimento delle lezioni:
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Non sono ammesse assenze se non nella misura massima del 30% delle ore previste e per non più di 2 giorni consecutivi, pena, in quest’ultimo caso, l’esclusione dal corso, tranne che nei casi debitamente giustificati.

 Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Sede di svolgimento: Via A. Ferrentino, 10 84086 Roccapiemonte (SA)

Costo di partecipazione: € 200,00

Per qualsiasi informazione si prega di contattare la sede organizzativa al Nr. 081 514 52 97 – email  segreteria@studiosellitto.it

Clicca qui per visualizzare il programma del corso