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Sicurezza del lavoro: mancata vidimazione del registro infortuni

Con riguardo a quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo il quale fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, il Ministero ha precisato che, in attesa dell’emanazione delle nuove norme, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.