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730 precompilato: come integrare la dichiarazione

Il Governo ha presentato una prima simulazione di come, a partire dal 2015, i contribuenti potranno confermare o integrare il modello 730 precompilato messo a disposizione telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
Sembra essere davvero tutto pronto per il debutto, a decorrere dal 2015, del modello 730 precompilato. Il Governo ha pubblicato anche alcune slides che riportano una simulazione su come integrare la dichiarazione accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.Secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 9 del decreto sulle semplificazioni fiscali, arriva in via sperimentale dal prossimo anno ladichiarazione precompilata, che il contribuente potrà comunque modificare.Secondo quanto previsto dal legislatore, infatti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione telematicamente dei contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile 2015.I contribuenti potranno consultare la propria dichiarazione soltanto attraverso i canali telematici dell’Agenzia, ossia Fisconline sia direttamente sia attraverso i CAF, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, preventivamente autorizzati.

Per la predisposizione della dichiarazione precompilata l’Agenzia utilizzerà le informazioni disponibili:
- nell’Anagrafe tributaria;
- i dati trasmessi dai sostituti d’imposta tenuti a rilasciare la certificazione del compensi entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Inoltre, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese di assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi ai seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi alle forme pensionistiche complementari.
La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata ovvero modificatadal contribuente. A tal riguardo, sul sito del Governo sono state pubblicate le slides che riportano unasimulazione su come integrare la dichiarazione accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Imprese agricole under 40: in arrivo 30 milioni di euro

Il disegno di legge di Stabilità 2015 mette sul piatto 30 milioni di euro, per il triennio 2015-2017, per il finanziamento delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori. Lo stanziamento servirà all’attuazione della misura, contenuta nel Decreto Competitività, che prevede mutui a tasso zero alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, in qualsiasi forma costituite, che subentrano nella conduzione di un’azienda azienda agricola, che esercita esclusivamente l’attività agricola da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.

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Bonus bebè: domanda all’INPS

l bonus bebè verrà corrisposto, a domanda, dall’INPS. Il DDL stabilità prevede, infatti, l’erogazione di un assegno per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia.

Il 15 ottobre, all’esito della approvazione del DDL Stabilità 2015 da parte del Consiglio dei Ministri, le slides riepilogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportavano una voce di spesa di “0,5 miliardi di Euro”, genericamente assegnate a “misure per la famiglia”.

Nei giorni successivi, quando hanno cominciato a circolare le prime bozze del testo del DDL “entrato” in Consiglio dei Ministri, si è potuto verificare che la posta di spesa sopra indicata si sarebbe sostanziata nell’istituzione – presso il Ministero dell’economia e delle finanze – di un Fondo “da destinare al finanziamento di interventi a favore delle famiglie, anche attraverso misure di carattere fiscale”.
Come oramai noto, posta la “base di partenza” delle misure delineate nel corso del Consiglio dei Ministri, nella settimana seguita alla riunione di “formale” approvazione della manovra, si è provveduto alla concreta e, in taluni casi, sostanziale, riscrittura dell’articolato di massima ed alla conseguente revisione e verifica delle coperture: circostanza, questa, dimostrata dal fatto che il testo trasmesso (dopo alcuni giorni) al Presidente della Repubblica per la sua sottoscrizione, è pervenuto al Quirinale privo della certificazione delle coperture (la cosiddetta “bollinatura”), intervenuta solo in un secondo momento da parte della Ragioneria Generale dello Stato.
Ora che il DDL è stato formalmente firmato dal Presidente della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati (AC 2679) per l’avvio dell’iter di approvazione, è quindi possibile valutare il testo “effettivo” della futura Legge di Stabilità 2015: testo che in molteplici sue parti ha subito modificazioni sostanziali nel lasso di tempo intercorso tra l’approvazione in Consiglio dei Ministri e la firma del Presidente della Repubblica.
E. venendo all’oggetto di questo articolo sono state ripensate anche le misure per la famiglia.

Il cosiddetto “bonus bebè (articolo 13 del DDL Stabilità)

L’odierno articolo 13 del DDL intitolato “Misure per la famiglia” risulta significativamente diverso dalla formulazione originaria, sia nel merito, sia in relazione alla allocazione delle risorse previste.
Quanto al merito la norma risulta più specifica e dettagliata, nel senso che viene abbandonata la precedente impostazione in ordine all’istituzione di un generico Fondo da destinare a misure da definire e viene prioritariamente disposto che “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese, per ogni figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017 è riconosciuto un assegno di € 960,00 annui, che verrà erogato a cadenza mensile, a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso.

L’ambito soggettivo di riferimento

L’assegno verrà erogata per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia.

Tetti reddituali

La percezione dell’assegno è subordinata ad un tetto reddituale. Nel dettaglio, la norma dispone che l’assegno può essere erogato a condizione che il reddito conseguito dal nucleo familiare del bimbo nell’anno solare precedente alla sua nascita – determinato in base alle disposizioni dell’art. 2.9 del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 – non superi € 90.000. Tuttavia, tale limite non opera nel caso di nati o adottati a partire dal quinto figlio.
E’ interessante notare, dal punto di vista della formulazione lessicale, l’imprecisione della norma che – operando l’agevolazione in relazione sia ai figli naturali che ai figli adottati – individua il riferimento reddituale correlandolo alla sola “nascita” del figlio e non anche all’ingresso del figlio eventualmente adottato nel nucleo familiare.

Gli aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, la norma precisa che l’assegno non concorre:
1) alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF;
2) alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. bonus degli 80 euro introdotto dal D. L. 66/14 e confermato a regime proprio dal DDL in commento.

Aspetti procedimentali

L’assegno in questione è corrisposto, “a domanda”, dall’INPS che provvede alle relative attività “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Destinatari dell’assegno

E’ interessante notare che dalla lettura delle disposizioni dell’art. 13 sopra riassunte – e contrariamente a quanto “annunciato” dal Presidente del Consiglio dei Ministri – il bonus in questione non è “letteralmente” riservato alle (sole) mamme, ma – per la formulazione del testo o, meglio, per ciò che il testo non dice – sembra ottenibile anche dai padri. Infatti, l’articolo 13 è tutto incentrato sulla figura dei figli quali “beneficiari” e non su quella dei genitori e, come appena indicato, si prevede solamente che l’assegno spetti “a domanda” senza specificare se sia solo uno – tra i due genitori – a poter presentare la domanda.
Probabilmente, questa incertezza – ove sia tale e non, invece, il frutto di una volontà di permettere la fruizione dell’assegno anche ai padri – potrà essere risolta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, stabilirà “le necessarie disposizioni attuative”.

Coperture ed aspetti economici

Innanzitutto, come accennavamo sopra, l’introduzione di questa misura ha comportato una rivisitazione del “Fondo” previsto nella stesura iniziale dell’art. 13.
Questo Fondo – di cui comunque viene confermata l’istituzione – prevede ora (rispetto all’originaria dotazione di 500 milioni di euro per il 2015) una riduzione dello stanziamento a 202 milioni di euro. Ciò, in considerazione del fatto che il Governo ha stanziato i restanti 298 milioni di euro fino a concorrenza dei 500 stabiliti in origine, proprio al finanziamento, per il 2015 dell’assegno oggetto di questo articolo.
Quanto alla destinazione delle somme che confluiranno nel fondo, il comma 6 del’articolo 13 prevede che la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l’individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
E’ interessante notare che – a differenza del DPCM di cui è prevista l’emanazione per dettare le norme attuative dell’assegno “per i bebè”, per il quale è fissato un termine di adozione di 30 giorni – l’emanazione del DPCM sull’utilizzo dei 298 milioni del “Fondo per la famiglia non soggiace ad alcun termine. Non vorremmo che tale “dimenticanza” sia voluta, al fine di mantenere un margine per eventuali successive necessità di riallocazione delle risorse.
Rimanendo sulla questione degli stanziamenti, ma tornando all’assegno di cui ci stiamo occupando, tenuto conto che la misura opererà per le nascite ed adozioni intervenute fino al 31/12/17 e per un periodo di tre anni dai predetti eventi, l’articolo 13 del DDL valuta gli oneri in:
· 202 milioni di euro per l’anno 2015
· 607 milioni di euro per l’anno 2016
· 1.012 milioni di euro per l’anno 2017
· 1.012 milioni di euro per l’anno 2018
· 607 milioni di euro per l’anno 2019
· 202 milioni di euro per l’anno 2020.
Evidentemente, la maggior parte degli stanziamenti è prevista per i due anni “centrali” del periodo considerato, ossia quegli anni nei quali si sommeranno sia le nuove nascite/adozioni che la necessità di erogare gli assegni per i nati negli anni precedenti.

Clausola di salvaguardia

Data la evidente impossibilità di quantificare a priori le nascite e le adozioni che potranno beneficiare della misurala norma incarica infine l’INPS di operare un monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura “inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Qualora dal monitoraggio emergeranno scostamenti o, comunque, il rischio degli stessi rispetto alle previsione di spesa, il comma 3 dell’articolo dispone che – con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute – si provvederà a rideterminare l’importo annuo erogabile ed il limite reddituale per la sua fruizione.
Quindi, in conclusione, l’assegno in questione “parte” con le caratteristiche sin qui illustrate, ma non è certo che le mantenga per tutti e sei gli anni di potenziale esistenza.
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Corso per Operatore CAF e Patronato

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CORSO per Operatore CAF e Patronato

- Rivolto a numero max. di 10 persone
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CFA – Centro Formazione Aziende garantisce agli allievi del corso docenti specializzati con esperienza pluriennale nel campo fiscale e previdenziale e lo svolgimento dello stage presso lo Studio Sellitto di Roccapiemonte (SA)

OBIETTIVI: L’attività formativa del corso permetterà ai partecipanti di maturare le competenze per proporsi in autonomia ai centri assistenza fiscali fornendo gli strumenti conoscitivi e pratici per poter esercitare la professione dell’Operatore CAF e Patronato e incrementare le possibilità di inserimento lavorativo in strutture di servizi.
Obiettivo principale è la formazione di figure professionali in grado di offrire servizi qualificati a famiglie, imprese e al singolo cittadino per la Dichiarazione dei Redditi, Modello ISEE, Detrazioni Fiscali, per le pratiche di tipo previdenziale, nonché attività correlate allo svolgimento delle principali pratiche CAF e di Patronato.

Frequenza allo svolgimento delle lezioni:
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Non sono ammesse assenze se non nella misura massima del 30% delle ore previste e per non più di 2 giorni consecutivi, pena, in quest’ultimo caso, l’esclusione dal corso, tranne che nei casi debitamente giustificati.

 Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Sede di svolgimento: Via A. Ferrentino, 10 84086 Roccapiemonte (SA)

Costo di partecipazione: € 200,00

Per qualsiasi informazione si prega di contattare la sede organizzativa al Nr. 081 514 52 97 – email  segreteria@studiosellitto.it

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Bonus giovani: al via la fruizione dell’incentivo dal 3 ottobre 2014

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, in data 2 ottobre 2014, del decreto 8 agosto 2014 , il progetto Garanzia Giovani è diventato finalmente operativo: l’INPS provvederà quindi a breve all’emanazione di una circolare operativa ed alla predisposizione di un servizio telematico, necessario per gestire richieste e concessioni del beneficio. Questi in estrema sintesi, i contenuti del nuovo provvedimento. Ma attenzione: questo incentivo è potenzialmente riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del Lavoro, quindi dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017.

Beneficiari dell’incentivo
Il datore di lavoro privato che proceda ad assunzioni di giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, quindi di soggetti con queste caratteristiche:

- di età compresa tra i 15 ed i 29 anni,
- con obbligo scolastico assolto se minorenni,
- non occupati e nemmeno inseriti in un percorso di studio e di formazione,

può beneficiare di un incentivo economico diversificato in relazione alla tipologia giuridica di assunzione effettuata, ma anche con riguardo alla profilazione assegnata.

In particolare, l’incentivo è così strutturato:

 Assunzione a termine di durata > o = a 6 mesi
- nessun beneficio per i profili bassi e medi,
- euro 1.500,00 per profili alti
- euro 2.000,00 per profili molto alti

 Assunzione a termine di durata > o = a 12 mesi
- nessun beneficio per i profili bassi e medi,
- euro 3.000,00 per profili alti
- euro 4.000,00 per profili molto alti

 Assunzione a tempo indeterminato
- euro 1.500,00 per i profili bassi
- euro 3.000,00 per i profili medi,
- euro 4.500,00 per profili alti
- euro 6.000,00 per profili molto alti.

I limiti ammessi a spesa sono stati suddivisi – come spesso accade in questi ambiti – per le singole Regioni e Province Autonome, considerando che Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno incentivato il solo contratto a tempo indeterminato e non tutte le ipotesi previste dall’articolo 4 del decreto in argomento.

Il contratto a tempo determinato
Il contributo è concesso per assunzioni anche a tempo determinato ed anche a scopo di somministrazione, laddove però la durata del rapporto all’origine, non sia inferiore a 6 mesi; ciò significa che se all’origine il contratto non raggiunge questa durata minima, il contributo non è ammesso nemmeno in presenza di proroga che porti la durata complessiva ad un periodo superiore o uguale a 6 mesi.
Per lo stesso motivo, anche in caso di rinnovi o proroghe di contratti a termine, non sono concessi ulteriori benefici rispetto a quelli già eventualmente ottenuti all’atto del primo rapporto di lavoro.
Nel solo caso di trasformazione di un contratto a termine agevolato prima della sua naturale scadenza, in contratto a tempo indeterminato (attenzione, trasformazione e non nuova assunzione) può spettare l’incentivo ammesso per le assunzioni a tempo indeterminato, dedotto quanto già percepito però per l’assunzione a termine.

Il socio lavoratore di cooperativa
Qualora il socio di cooperativa svolga la propria attività in virtù di un contratto di lavoro subordinato, e ne possieda i requisiti può ammettere l’azienda al beneficio in questione.
Il contratto a tempo parziale
In presenza di assunzioni a tempo parziale, il contributo viene concesso solo qualora il contratto preveda un orario di lavoro pari o superiore al 60% di quello svolto dal tempo pieno e la misura del beneficio però, viene proporzionalmente ridotta.
Le tipologie contrattuali escluse
Non sono ammesse al beneficio le assunzioni effettuate con queste formule contrattuali:
- apprendistato,
- lavoro domestico,
- intermittente,
- ripartito,
- accessorio
- a scopo di somministrazione, qualora per la stessa assunzione, l’agenzia fruisca di remunerazioni per attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro nell’ambito di questo ovvero di altri programmi a finanziamento pubblico.

Modalità di erogazione del beneficio
In presenza di contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi, l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; in ipotesi invece di durate superiori o di tempi indeterminati, l’incentivo è utilizzabile in 12 quote mensili di pari importo.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il beneficio viene riproporzionato alla durata dello stesso.
E’ opportuno precisare, che l’incentivo in questione è fruibile nel rispetto degli aiuti “de minimis”.
La richiesta del beneficio
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare in via telematica all’INPS (l’Istituto previdenziale deve provvedere alla definizione delle modalità operative entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.) una preventiva domanda di ammissione al contributo, fornendo tutte le notizie richieste e riferite al lavoratore assunto o da assumere;
Successivamente, l’INPS valuta la spettanza del beneficio, verifica la disponibilità residua delle risorse avuto riguardo alla ripartizione territoriale operata dalla norma in argomento, prenota l’importo spettante e lo riserva al datore di lavoro ammesso al beneficio.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di spettanza del beneficio, il datore di lavoro deve procedere all’assunzione, qualora la stessa non sia già avvenuta.
Entro i successivi 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione delle risorse dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione e di chiedere conferma della riserva a sua disposizione, pena decadenza.
Il beneficio viene poi posto a conguaglio sulle denunce contributive.
Come di consueto, l’agevolazione è autorizzata in relazione all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare; ma attenzione, per quanto riguarda le assunzioni effettuate prima della messa a disposizione degli utenti della modulistica telematica INPS, l’Istituto autorizzerà il beneficio con riferimento alla cronologia della data di assunzione.

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Tirocinio per Giovani: dalla Regione arriva il bando TRA.CHE

Conform, in partnership con Focus Piemonte e altre realtà private e pubbliche, si è aggiudicato un bando di mobilità transnazionale per giovani tra i 18 e i 35 anni promosso dalla Regione Piemonte. Il progetto, denominato TRA.CHE – Training to chemistry, si offre come un’opportunità di apprendimento e crescita, sia personale che professionale, attraverso la partecipazione a percorsi di tirocinio all’estero.

Bando per giovani fino ai 35 anni

Grazie a TRA.CHE 30 giovani avranno la possibilità di vivere un’esperienza di tirocinio. Il progetto prevede 12 settimane di soggiorno all’estero di cui 2 riguarderanno una preparazione linguistica e 10 settimane saranno previste di tirocinio presso un’azienda per 30/40 ore settimanali, a seconda dell’organizzazione oraria dell’azienda.

paesi previsti per l’esperienza di mobilità estera sono: Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Polonia. I candidati devono essere diplomati o laureati in materie tecnico-scientifiche e residenti in Piemonte.

I risultati attesi da questo progetto sono diversi:

  • l’acquisizione di competenze professionali e trasversali;
  • il miglioramento delle competenze linguistiche;
  • una migliore occupabilità dei giovani una volta rintrati in Italia;
  • lo stimolo alla cooperazione transnazionale. 

Il progetto nel suo complesso durerà 15 mesi e il periodo della permanenza all’estero dei ragazzi che, come anticipato, sarà di 12 settimane, avrà luogo nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2015. E’ possibile presentare domanda fino al 10 ottobre 2014.

Bando FIPIT INAIL

Dal 3 novembre al via le domande per i contributi Fipit

In relazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5 del Dlgs 81/2008, l’Inail ha l’onere di finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. La disciplina normativa sopra indicata è stata attuata attraverso il bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale, numero165, lo scorso 18 luglio.

L’Inail ha reso disponibile online un primo set di Faq relative al bando a graduatoria per i finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica (Fipit).

La finalità della norma istitutiva
La norma istitutiva ha la finalità di aiutare le piccole imprese che operano nel settore agricolo, edile, estrattivo e di lavorazione dei materiali lapidei, alla realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 81/2008.
Il sostegno è dunque rivolto alle piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

La misura del contributo
Per l’intera annualità 2014, l’istituto ha messo a disposizione 30 milioni di euro, così ripartiti:

- 15.582.703 euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura
- 9.417.297 euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia
- 5.000.000 euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Il contributo in conto capitale, è ammesso nel limite massimo idoneo a coprire il 65% dei costi sostenuti per la definizione del progetto, al netto dell’Iva. Nel rispetto della disciplina in materia di “de minimis”, la misura massima di contributo erogabile non potrà superare l’importo di 50.000,00 euro, mentre il contributo minimo ammissibile è fissato in 1.000,00 euro.
Richiesta di ammissione e tempistica
La richiesta di contribuzione va formulata attraverso il canale telematico predisposto nella sezione “Servizi On Line” sul portale dell’istituto. I termini per inoltrare l’intera pratica sono stati fissati dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014; le imprese hanno dunque a disposizione una procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione, ma per accedere alla procedura, è necessario essere registrati sul portale dell’istituto.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Pec, come eventualmente specificato nei bandi regionali e in quelli provinciali.
L’istituto, come di consueto, mette a disposizione degli utenti un servizio di assistenza attraverso il contact center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164.
La modulistica
La modulistica a disposizione degli utenti sul portale dell’istituto è suddivisa per i diversi settori di attività e dettaglia:
- i requisiti dei soggetti richiedenti;
- i requisiti tecnici;
- gli interventi di adeguamento ritenuti ammissibili;
- i criteri per la formazione della graduatoria, identificando quindi il punteggio attribuito ai diversi interventi eseguiti;
- i documenti da presentare all’atto della domanda;
- i documenti da presentare in fase di rendicontazione dell’intera pratica.

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Graduatorie di istituto ATA 2014/2017

Lo Studio è disponibile per la compilazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie personale A.T.A. per il periodo 2014/2016. Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci al n° 081 5145297.

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Dal 1° ottobre F24 telematico per tutti i cittadini

Il comma 2 dell’articolo 11 del D.L. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha stabilito che a decorrere dal 1° ottobre p.v., anche i privati cittadini non titolari di Partita Iva, devono attivarsi per utilizzare il canale telematico per l’invio di ogni singolo modello F24 quando di importo superiore ai 1.000,00 euro o sono utilizzate compensazioni a scomputo dei debiti. I titolari di Partita Iva sono oramai da anni avvezzi a tale pratica, mentre i comuni cittadini si troveranno in grosse difficoltà, quando non dispongano di strumenti informatici per poter osservare il nuovo obbligo imposto dalla legge.

La norma impone che a decorrere dal 1 ottobre i versamenti devono essere effettuati utilizzando diversi sistemi a seconda del saldo finale delle somme dovute:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (i debiti dovuti sono azzerati per effetto di somme utilizzate in compensazione). In tal caso il pagamento potrà essere effettuato:

- direttamente dal cittadino utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzabile dopo aver richiesto ed ottenuto il Pin;

-  avvalendosi di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ecc.) che trasmetterà per suo conto le deleghe utilizzando il servizio “F24 cumulativo” (provv. AE del 21.9.2007).

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (nel caso in cui le compensazioni non sono sufficienti ad azzerare i debiti), e quando il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

A una prima lettura della norma sembravano oramai coinvolti tutti i pagamenti dovuti dal primo ottobre in poi con modello F24, ma il 19.9.2014 l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 27/E, chiarisce e alleggerisce temporaneamente il peso dei nuovi obblighi rendendo possibile utilizzare ancora il modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, non solo in presenza di versamenti pari o inferiore a 1.000,00 euro, ma anche nei seguenti casi particolari:

- F24 precompilati dall’ente impositore quali ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc., con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, se non contengono crediti in compensazione;

- versamenti rateali in corso, e fino al 31 dicembre 2014, per imposte e contributi derivanti da dichiarazioni già predisposte prima dell’entrata in vigore della disposizione anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzo di crediti in compensazione, anche se il saldo è pari a zero;

- utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione (trattasi di soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione).

Tranne le eccezioni indicate dall’Agenzia delle Entrate, il privato cittadino impossibilitato ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione sul web, non potrà dunque più presentare i pagamenti effettuati tramite modello F24 alle banche o alle poste per versamenti sopra i 1.000,00 euro o pagamenti che contengano importi a compensazione, residuando solamente la modalità telematica che costringerà molti contribuenti ad avvalersi nella maggior parte dei casi di un intermediario abilitato gravato anche di questa nuova incombenza.

Potrà continuare a recarsi alle banche o poste con il modello cartaceo, il privato cittadino che deve pagare F24 di importo inferiore ai 1000 euro, senza intervento di alcuna compensazione, o anche più modelli F24 scadenti lo stesso giorno ma ciascuno di importo inferiore ai 1000,00 ero e privi di compensazione.

Tale disposizioni non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi da F24 quali bonifici diretti o versamenti diretti in esattoria.

Nulla cambia invece per i titolari di partita IVA, per i quali:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o periodici) superiori a 5.000 euro annui richiede esclusivamente l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

- versamenti di imposte, contributi, premi e casse previdenziali devono essere effettuati esclusivamente in telematica attraverso i sistemi di home banking.