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No alle telecamere negli spogliatoi aziendali

Il Garante ha respinto la richiesta di un’azienda di installare telecamere all’interno degli spogliatoi dei dipendenti che era stata motivata a causa di “numerose e ripetute segnalazioni di effrazioni negli spogliatoi”. La ragione di tale rifiuto si basa sulla considerazione che tale sistema – configurato in modo tale da prevedere espressamente il minuzioso controllo dell’intera area adibita a spogliatoio, senza alcuna limitazione all’angolo di ripresa –  avrebbe violato la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori.

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F24: pagamento solo online dal 1° ottobre 2014

Dal 1° ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l’istituto della compensazione.
È questa una delle novità introdotte dal D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto Renzi) che, in particolare, all’art. 11, comma 2 dispone che i versamenti mediante modello F24 dovranno essere effettuati:
- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 online – F24 web – F24 cumulativo);
- nell’ipotesi in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (i.e. le banche);
- se il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Per questi F24, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre sarà possibile soltanto l’addebito sul proprio conto corrente, con la conseguenza che non potranno essere più essere effettuati pagamenti in contanti, con assegni o con bancomat.
Pertanto i contribuenti che fino ad oggi non hanno utilizzato i servizi di home banking offerti dalla loro banca, dovranno attivarsi quanto prima al fine di poter provvedere a decorrere dalla data del 1° ottobre 2014 al pagamento dei modelli F24 secondo le nuove modalità stabilite dal D.L. n. 66/2014.
Il pagamento con il modello F24 cartaceo potrà, invece, continuare ad essere effettuato presso le banche, gli uffici postali o uno degli sportelli di Equitalia soltanto nel caso l’importo riportato nel modello stesso, senza aver fatto ricorso alla compensazione, sia pari a zero o inferiore a 1.000 euro.
Alla luce di quanto detto, appare quindi evidente come, sebbene la finalità perseguita con l’introduzione della disposizione in commento sia stata quella, almeno in astratto, di voler semplificare le modalità di versamento delle imposte anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA, in termini concreti la previsione di tale obbligo potrebbe creare dei significativi problemi di carattere operativo.
Si pensi ad esempio a quei contribuenti che, pur avendo un contratto di home banking, non usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, dovendo effettuare il pagamento degli F24 solo in banca, dovranno alimentare con la provvista necessaria il conto corrente aperto presso la stessa.
In alternativa, sarà possibile fare ricorso, come detto, ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali F24web, F24online e F24cumulativo.
Laddove decida di utilizzare F24webF24online, il contribuente dovrà compilare e trasmettere il modello di versamento dell’F24 direttamente, non essendo necessaria la presenza di un intermediario abilitato.
Di contro, nel caso in cui l’F24cumulativo potrà essere utilizzato solo dagli intermediari abilitati, i quali potranno effettuare i versamenti per i loro clienti, con addebito diretto sul conto corrente di questi ultimi.
Modello730

L’operazione 730 precompilato anticipa il 770 nel Cud2015

L’Agenzia delle Entrate ha avviato le consultazioni sul nuovo Cud2015 che, come noto, dovrà supportare l’operazione della “dichiarazione precompilata” i cui contenuti sono regolati dalla specifica norma contenuta nel decreto legislativo sulle semplificazioni, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.E il nuovo modello di certificazione unica (CUD) si propone con una rilevante novità: i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il modello – che in precedenza era un mero schema di certificazione – non solo per certificare i redditi erogati ai dipendenti e percepenti di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente ma anche per attestare i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi. Oltre a ciò si introduce un’ulteriore innovazione: la formalizzazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro autonomo e di certificazione delle provvigioni, sino ad ora rimasto libero da vincoli di esposizione e da regole procedurali. La riforma del 2001 che aveva, infatti, trasfuso nel 770 (in allora semplificato) il Cud per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, aveva omesso di definire la forma della certificazione dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni. Nel modello 770 la comunicazione relativa a tali redditi ha mantenuto nel tempo lo schema logico e la successione delle caselle di esposizione dei redditi, nonostante l’arricchimento delle stesse in ragione delle innovazioni normative e procedurali che hanno interessato la gestione dei redditi. Il modello 770 e il Cud si incontrano, dunque, nella bozza di modello Cud2015 che secondo le prime bozze dovrebbe assorbire lo schema sinora adottato per la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni del 770. Risulta apprezzabile l’operazione trasparenza e la tempistica adottata dall’Agenzia delle Entrate in quanto si consente ai sostituti e ai loro consulenti di pianificare il costo (privato) principale di questa operazione: quello organizzativo associato alla necessità di interfacciare gli strumenti informatici attualmente in uso con quelli che dovranno essere Predisposti in recepimento delle innovazioni. Al momento non risultano diffuse bozze di istruzioni per la compilazione. Non é dato, pertanto, conoscere se siano confermate le modalità di compilazione adottate per il 770 che consentivano la compilazione riepilogativa ovvero per singolo pagamento effettuato senza la necessità di provvedere con il riepilogo delle somme erogate da uno stesso sostituto. Circa i contenuti del nuovo CudAutonomi, in esso dovranno essere indicati:

- i compensi lordi erogati, distinti dalle somme non soggette a ritenuta “per regime convenzionale”;
- gli imponibili;
- le ritenute effettuate a titolo di acconto e quelle a titolo di di imposta;
- le addizionali regionali e comunali, distinte tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese;
- i contributi previdenziali, sia quelli a carico del lavoratore autonomo, sia quelli a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi;
- i dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite.

Data l’impostazione appare inevitabile la ripetizione dell’adempimento per quei soggetti che abbiano già emesso le certificazioni nel corso del 2014, dovendo riassumere le stesse sulla (nuova) modulistica. Non solo. Secondo quanto dispone lo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni citato prima il nuovo modello dovrebbe essere trasmesso all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. Sommando, dunque, tale innovazione procedurale al nuovo contenuto appare evidente il superamento del 770 semplificato nella parte relativa alle comunicazioni (lavoro dipendente e assimilato, autonomo e provvigioni). Tale semplificazione di sistema ha, però, un evidente costo organizzativo per gli intermediari connessa a una più serrata tempistica nella gestione del caricamento dei dati e nella trasmissione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. E su tale aspetto va posta la giusta attenzione in quanto, in caso di ritardi e/o omissioni od errori vi potrebbero essere sanzione applicate in misura fissa. Chi riceverà il modello 730 precompilato? Abbiamo stimato in oltre 20 milioni; operazione complicata, dunque, ma fattibile alla luce di una serie di esperienze di successo già realizzate dalla Pubblica Amministrazione. In questo caso, peraltro, L’Agenzia sarà coadiuvata dagli intermediari professionali (CAF e professionisti) che potranno meglio diffondere quello che, in primis, é un’evoluzione digitale del sistema Italia. Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, sarà anticipato al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti Un’impostazione simile alla sovrapposizione del vecchio 770 con il nuovo Cud si osserva anche nella certificazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nel 770 la Comunicazione di tali dati risultava ordinariamente arricchita di una serie di caselle necessarie per descrivere le operazioni all’Agenzia delle Entrate. É anche per tale ragione che il nuovo Cud2015 si presenta con una serie di informazioni piú strutturate nella sezione “conguagli” e propone informazioni analitiche circa i carichi di famiglia e la misura del credito per famiglie numerose. Vi è poi una sezione apposita riservata ai lavoratori socialmente utili.

Congedo-straordinario-per-assistere-il-disabile-anche-a-parenti-e-affini-entro-il-terzo-grado

Congedo straordinario

Si tratta di un congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa introdotto dall’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, fruibile dal lavoratore dipendente (coniuge convivente o, in subordine genitori anche adottivi, o figli conviventi o fratelli conviventi)per assistere il familiare portatore di handicap grave.
Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’handicap assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. 

A CHI SPETTA

Ai lavoratori dipendenti anche se a tempo determinato (tali lavoratori possono essere anche stranieri, apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Circ. 64/2001 ).

Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria (circ. 112 del 3.8.2007 , circ.n. 41 del 16.03.2009);
  • genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap gravenel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (circ. 112 del 3.8.2007 , circ.n. 41 del 16.03.2009);
  • il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge
  • il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo
  • il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e negli stessi periodi a godere del congedo stesso
  • fratelli o sorelle (anche adottivi) – alternativamente – conviventi con il soggetto in situazione di disabilità grave qualora si verifichino ambedue seguenti condizioni:

1) il fratello in situazione di disabilità grave non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure nel caso in cui sia coniugato e convivente con il coniuge, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo
  • il coniuge abbia rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e negli stessi periodi, del congedo.(circ. 112 del 3.8.2007);

2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili (circ. 107/2005 – circ. 112 del 3.8.2007);

  • figlio convivente * (circ. 41 del 16.3.2009 – sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 2009) con il soggetto in situazione di disabilità grave se si verificano le seguenti quattro condizioni:

1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge dovrà ricorrere una delle seguenti condizioni:

  • il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
  • il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;

3) il genitore portatore di handicap grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure qualora abbia altri figli conviventi ricorra una delle seguenti situazioni:

  • tali figli (non il richiedente) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
  • i figli conviventi (non il richiedente)abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo nel medesimo periodo.

4) il portatore di handicap grave non abbia fratelli o non convive con alcuno di essi oppure qualora conviva con un fratello ricorra una delle seguenti situazioni:

  • il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
  • il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere nello stesso periodo del congedo in esame.

Requisiti

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:

  • SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
  • RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE
  • MANCANZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO

SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

La situazione di gravità dell’handicap è accertata dalla competente A.S.L. ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3legge n. 104/1992, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge n. 295/1990 integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le aziende sanitarie locali (art. 4, comma 1, legge n. 104/1992 come modificato dalla legge n. 423/1993). A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS (art. 20, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni in L. 102/2009 – circ. n. 131/2009).
(Attenzione: la Commissione di cui alla legge n. 104/1992 non va confusa con la Commissione per l’invalidità civile).
L’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede che la situazione assume connotazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Qualora la commissione medica di cui al presente articolo 4, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

 

RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE

Rapporto di lavoro in essere, con prestazione di attività lavorativa (messaggio n. 31250 /2010). Durante la fruizione del congedo vige il divieto di svolgere alcun tipo di attività lavorativa (art. 4 c 2 legge n. 53/2000). Lo spirito e la finalità della legge escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (circ. n. 64/2001 p.3). Ciò va inteso nel senso che il disabile può avere in essere un rapporto lavorativo, ma non deve prestare concretamente l’attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (ad esempio: ferie, malattia, infortunio ecc.).

MANCANZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO

Requisito per la fruizione del beneficio è altresì la circostanza che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. 155/2010).
Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7). 

CONVIVENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

Il legislatore ha previsto come necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, i fratelli/sorelle o il figlio del disabile grave.Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c. c. ( msg 19583/2009).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che, in virtu’ del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza al genitore disabile.
Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento) – msg 6512/2010-.

NON SPETTA

  • Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori agricoli giornalieri;
  • in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause contrattuali;
  • quando la persona handicappata da assistere sia ricoverata a tempo pieno
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

IDONEITÀ DELLA CERTIFICAZIONE L 104/1992

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità rilasciata dal medico specialista ASLdeve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.circ. 32/2006 punto 2

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Trascorsi 90 giorni dalla domanda di riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 senza che sia stato emesso il provvedimento di gravità dell’handicap, può essere considerata provvisoriamente, e quindi presentata, la certificazione provvisoria rilasciata dal medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la ASL, la certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda di riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, infatti l’accertamento dell’handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata – L. 80/del 9.3.2006 – msg. n. 8151/2007, circ. 53/2008

Ai fini della concessione dei congedi il lavoratore, dovrà allegare alla domanda, oltre alla certificazione provvisoria:

  • copia della ricevuta della richiesta di riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92
  • dichiarazione liberatoria nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, in caso di certificazione provvisoria, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 – circ. 53/2008 punto 5.

Se la richiesta dei congedi viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni (o 15 in caso di patologia oncologica) dalla data della domanda per il riconoscimento dell’handicap grave, la domanda per la fruizione dei congedi stessi sarà respinta con l’annotazione che potrà essere riesaminata soloalla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell’handicap grave.

  • qualora la provvedimento definitivo riconosca la situazione di gravità ab origine, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.

Recupero delle prestazioni erogate
Il recupero delle prestazioni erogate avverrà solo dopo provvedimento definitivo di disconoscimento della condizione di handicap grave msg. n. 8151/2007. Solo qualora tale disconoscimento non abbia convalidato ab origine lo stato di handicap grave, le Sedi Inps provvederanno, in misura totale, al recupero delle prestazioni indebitamente concesse.
Si procederà, invece, al recupero dei benefici fruiti oltre il periodo di temporanea sussistenzadell’handicap con riferimento al provvedimento definitivo.msg. n. 8151/2007

MEDICO ABILITATO

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista, per medico specialista si intende anche il medico dell’Ospedale purché:

  • se medico dell’Ospedale che visita ambulatorialmente, sia specialista nella patologia denunciata;
  • se medico dell’Ospedale che segue in corsia il soggetto, il requisito specialistico transita dal medico al reparto e quindi è sufficiente che il medico sia specializzato nelle patologie di interesse;
  • per medico dell’Ospedale inoltre si intende il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. circ. 32/2006 punto 1.

I REQUISITI

  • essere lavoratori dipendenti privati e in costanza di attività lavorativa anche a tempo determinato (Circ. 138/2001, punto 1) anche se stranieri, apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
  • avere accertata la situazione di gravità dell’handicap del familiare portatore di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92), dalla Commissione Medica Integrata (circ.131/2009) e che si abbia titolo a fruire dei benefici di cui al’ art. 33 commi 1,2 e 3 della L. 104/92 (art. 4 punto 4 bis – Circ. 64/2001, All. 1);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

CRITERI DI CONCEDIBILITÀ

 

Criteri di concedibilità circ. 90/2007
Il congedo straordinario può essere fruito pur in presenza nel nucleo familiare del soggetto in situazione di disabilità grave di familiari non lavoratori conviventi in grado di dare assistenza circ. 90/2007 punto 1;

La persona disabile potrà scegliere nell’ambito degli aventi diritto la persona che gli debba prestare assistenza, circ. 90/2007 punto 2;

  • I benefici possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano (personale di volo, personale viaggiante ferroviario o marittimo ecc.) in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile

LA DURATA

Due anni nell’arco della vita lavorativa.

Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto.

In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di permesso, anche retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.

Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.

Il beneficio non è concedibile se la persona in situazione di disabilità grave da assistere presti,a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto. Ciò va inteso nel senso che il disabile può avere in essere un rapporto lavorativo, ma non deve prestare concretamente l’attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (ad esempio: ferie, malattia, infortunio ecc
N.B.: Il beneficio è frazionabile a giorni interi.

FRAZIONABILITÀ

Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi), l’indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti ), è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).
Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario messaggio n. 28379 del 25.10.2006 -.

Quanto precede vale anche in caso di part-time orizzontale. In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part-time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo straordinario: la retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre quella effettiva con il limite di 40.424,77 milioni di Lire rapportate ad anno )-; per le frazioni di mese si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del 4.8.1997, par. 1.

Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.

Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

A partire dall’anno 2002 il limite di Lire 70.000.000 è rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

LA DECORRENZA

Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda.

QUANTO

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) per un limite, rapportato ad un anno, inferiore o pari a € 36.151,98 (70 milioni di lire), riferito all’anno 2000 (Circ. 64/2001, punto 4). Per tale limite si intende il tetto massimo complessivo annuo ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo della contribuzione circ. 14/2007.

Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni ( CIG ad orario ridotto) l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo msg. n. 027168 del 25.11.2009.

In caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro, l’indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all’ultima retribuzione percepita , decurtata del contributo statale previsto per i contratti di solidarietà

L’accredito figurativo della contribuzione per periodi di congedo straordinario non è subordinato alla presentazione della domanda. L’importo della retribuzione figurativa non potrà superare quello settimanale indicato nella tabella, per i congedi fruiti a settimane intere, o quello giornaliero indicato nella tabella, per i congedi fruiti a giornate circ. 14/2007.

Quanto precede vale anche per il part-time orizzontale.

In caso di part-time verticale, invece, il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa (non retribuiti).

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il periodo di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

L’accredito dei contributi sarà effettuato tenendo conto di quanto fornito dai datori di lavoro attraverso le denuncie individuali

LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI

  • non è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92,per lo stesso disabile nelle stesse giornate,i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse circ.n. 53/2008;
  • il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l’astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (Circ. 64/2001, punto 7);
  • gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (Circ. 64/2001, punto 7);
  • il congedo parentale (astensione facoltativa) e il congedo per la malattia del medesimo figlio handicappato nello stesso periodo, da parte dell’altro genitoreè cumulabile con il congedo straordinario msg. n. 22912 del 20.09.2007;
  • è possibile godere contemporaneamente da parte di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte del congedo straordinario.

Congedo straordinario in corso di Cassa Integrazione Guadagni(CIG)

  • se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro, non può presentare richiesta di congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
  • se la domanda di congedo straordinario è presentata durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della CIG, il lavoratore percepirà il trattamento di CIG per le ore di riduzione dell’attività lavorativa e l’indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
  • se il lavoratore è già in congedo straordinario ,richiesto prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendenti in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario .

N.B.: La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’indennità in questione è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

 

L’Inps emetterà una lettera di accoglimento o di reiezione (sia in caso di pagamento diretto che a conguaglio) che sarà inviata al lavoratore, all’azienda ed eventualmente al patronato. Dopo la ricezione della lettera di accoglimento il datore di lavoro sarà autorizzato ad erogare la prestazione dopo aver effettuato le dovute verifiche sulla documentazione presentata. (msg 6270/2009 – stampa delle lettere di accoglimento e reiezione)

Sulla domanda dovrà essere indicato:

  • il periodo di congedo che si intende fruire.

 

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Credito d’Imposta Art.1 DL66/2014

 

 Credito d’Imposta Art.1 DL66/2014

… La normativa

In attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la Legge di stabilità 2015, il D.L. n.66/2014 riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Il credito è pari a 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro, da assumere al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.

Per espressa previsione normativa il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

Per consentire una rapida fruizione del credito da parte dei beneficiari, il Decreto prevede che lo stesso sia riconosciuto automaticamente dai sostituti, senza attendere alcuna richiesta esplicita.

Il credito è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendo l’ammontare annuo previsto fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.

Il credito spetta anche qualora l’imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni, per esempio da quelle per carichi di famiglia.

 

Bonus in Busta Paga da maggio

I sostituti d’imposta dovranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta, per motivi organizzativi legati al pagamento degli stipendi, non sia in grado di riconoscere il credito a maggio, potrà iniziare con il mese di giugno, ripartendo il bonus annuo

 

Per i lavoratori senza sostituto il bonus è in dichiarazione

 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 28 aprile 2014 precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma privi di un sostituto d’imposta, per esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

In particolare, i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (per es. colf e collaboratori domestici), nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 ed utilizzarlo in compensazione oppure, richiederlo a rimborso.

Le istruzioni in caso di credito non spettante

La stessa Circolare chiarisce che i contribuenti che non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se un contribuente ha comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito, in tutto o in parte non spettante, dovrà procedere alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

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Mini riforma per la riscossione con F24

A partire da ottobre, il pagamento con F24 dovrà essere effettuato, tranne in casi marginali, anche dai soggetti senza partita IVA esclusivamente in forma telematica o direttamente o tramite intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate. Ciò consentirà di contenere i costi da riscossione nell’ottica della Spending review.
Il D.L. “IRPEF-Spending review” (o decreto “80 euro”) contiene anche una “mini riforma” della riscossione, finalizzata ad ottenere unariduzione dei costi che l’Erario sostiene per la riscossione fiscale delle imposte e dei contributi.

Nello schema di provvedimento la norma che si occupa di ridurre i costi della riscossione fiscale è l’art. 11, che prevede l’abbandono delpagamento F24 in forma cartacea favorendo l’utilizzo di modalità telematiche di versamento.

Infatti, la disposizione stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2014:

a) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello sia di importo pari a zero, il contribuente potrà effettuare il versamento (rectius, presentare il modello a saldo zero) “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”. Ciò significa che non sarà più possibilepresentare l’F24 a zero presso una banca, le poste o unintermediario abilitato (professionista, consulente, etc.). In pratica, il contribuente potrà presentare il modello esclusivamente mediante i servizi telematici, registrandosi presso l’Agenzia delle Entrate;

b) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (diqualunque ammontare), il versamento potrà avvenire “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”;

c) nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, il versamento potrà essere effettuato, come per il caso b), “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”.

In pratica, dunque, dal 1° ottobre 2014 i versamenti saranno effettuati, come accade oggi per i soggetti con partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento “a saldo zero”, per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

La norma riportata nello schema di decreto non disciplina l’ipotesi di versamenti senza compensazione di importo fino a 1.000 euro che, pertanto, dovrebbero continuare a poter essere effettuati, da soggetti senza partita IVA, presentando la delega di versamento in banca o in posta.

Il comma 1 della norma stabilisce, peraltro, che al fine di ottenere la riduzione dei costi della riscossione fiscale, favorendo l’utilizzo di modalità telematiche di versamento nonché massimizzando le economie di scala ottenibili dall’incremento dei volumi dei versamenti, “l’Agenzia delle Entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari […] effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013”.

Il comma 3 della norma in esame contiene, infine, una interessante disposizione per semplificare le modalità di versamento telematico mediante “intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate”. Infatti, l’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione da tali intermediari potrà inviare, oltre alla propria, anche la delega di versamento di un “soggetto terzo”, purchè l’addebito avvenga sul proprio conto corrente, “previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto”.

In pratica, un soggetto potrà disporre, se il pagamento telematico avviene mediante intermediari, che il versamento di un altro soggetto (ad esempio di un familiare) sia addebito sul proprio conto corrente, consegnando all’intermediario l’F24 sottoscritto dal debitore effettivo (familiare) con apposita autorizzazione rilasciata dal medesimo, che resta in ogni caso l’unico responsabile dell’adempimento.

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Consulenti del Lavoro, i contributi previdenziali entrano in F24

Dal 3 giugno i Consulenti del Lavoro potranno utilizzare il modello F24 per versare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, ovvero utilizzando quelli bancari e postali, senza spese aggiuntive. La novità è prevista da un accordo firmato da Agenzia delle Entrate ed Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro (Enpacl).
Inoltre, i contributi associativi continueranno a viaggiare in F24 grazie al rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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ExtraUE: al via le domande di ingresso per lavoro stagionale 2014

Con la circolare congiunta 3 aprile 2014, n. prot. 2084, il Ministero del lavoro e quello dell’interno, hanno fornito precisazioni e modalità operative per l’inoltro delle richieste di nulla osta all’ingresso a favore dei lavoratori stranieri residenti all’estero da occupare in attività stagionali in Italia nel 2014.

Il DPCM approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2014 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2014, n. 83), ha ridotto della metà le quote destinate al lavoro stagionale per l’anno in corso rispetto a quelle definite nel 2013. Dalle 30.000 ingressi infatti si è scesi a 15.000.

Sono ammessi in Italia per lavoro stagionale i cittadini provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia, anche se la circolare congiunta ricorda che viene confermata la possibilità di presentare domande di nulla osta all’ingresso a favore dei lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco precedente che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti.

Questi ultimi infatti, ai sensi dell’art. 24 del T.U. immigrazione, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo sempre per svolgere attività stagionale.

Nell’ambito della quota massima, 3.000 ingressi sono riservati ai lavoratori non comunitari, cittadini provenienti da uno dei predetti Stati, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per motivo di lavoro stagionale.

Sempre nell’ambito della quota massima disponibile per il 2014, 2.000 cittadini sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale per partecipare all’Expo 2015 di Milano, così come definito dal Bureau international del Expositions dell’11 luglio 2012, ratificato con Legge 14/01/2013 n. 3.

La richiesta di nulla osta deve avvenire secondo le consente modalità telematiche, inviando allo Sportello Unico per l’immigrazione il mod. C-stag dalle ore 8.00 del 10 aprile 2014 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.

Anche quest’anno trova applicazione la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

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Attività a contatto dei minori: certificato penale obbligatorio

Dal 6 aprile è operativo l’obbligo, previsto a carico del soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di chiedere il relativo certificato penale. Il nuovo adempimento, previsto dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, ha sollevato numerose perplessità negli operatori al punto da rendere necessari, alla vigilia dell’entrata in vigore, due successivi interventi dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia nonché una circolare del 3 aprile 2014. Il mancato adempimento dell’obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Circa la individuazione dei soggetti obbligati qualche dubbio era sorto circa il significato da attribuire alla espressione “soggetto che intenda impiegare al lavoro”. Secondo i chiarimenti diramati dall’ufficio legislativo del Ministero l’obbligo sorge solo ove il soggetto che intende avvalersi dell’opera di terzi si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. Tale interpretazione sarebbe confermata dal tenore del comma 2 dell’articolo 25-bis della novella, il quale ribadisce che la sanzione amministrativa pecuniaria si applica, nel caso di inadempimento, al “datore di lavoro”. Restano pertanto esclusi gli enti e le organizzazioni di volontariato che intendono avvalersi dell’opera di volontari; tali rapporti, infatti, ai sensi dell’articolo 2 co. 3 della legge quadro sul volontariato (legge 266/1991)ribadisce che ” La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo …”.

Gli interventi ministeriali non risolvono altre criticità che pur richiederebbero dei chiarimenti. Ad esempio la questione dell’applicabilità della norma al personale già in forza. Il tenore della norma, confermato dal Ministero, farebbe ritenere che l’obbligo di richiesta riguardi solo i nuovi rapporti. Però il certificato penale ha una validità limitata a sei mesi dal rilascio: trascorso tale periodo sarà necessario richiedere un nuovo certificato? Urge anche una precisazione circa la nozione di “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Si ritiene che vi rientrino solo quelle attività svolte professionalmente che richiedono, per loro natura, un contatto diretto e regolare con i minori (ad esempio maestro di scuola elementare, maestro di danza con allievi minori ecc.). L’espressione “contatti diretti e regolari” necessiterebbe di chiarimenti soprattutto avuto riguardo alla nozione di “regolarità”: tale espressione si intende riferita alla continuatività del rapporto ( in modo tale da escludere i lavori occasionali), ovvero alla modalità esecutiva della prestazione (una baby sitter, per fare un esempio, ha contatti regolari col minore per tutto il tempo in cui presta la propria opera)?

Il rilascio del certificato penale

Con una delle citate note emanate dall’ufficio legislativo del Ministero è stata assicurata la massima tempestività quanto al rilascio del certificato penale da parte del casellario giudiziale. In ogni caso, si legge nella nota, per agevolare l’applicazione della novella normativa, il datore è autorizzato, inoltrata la richiesta al Casellario, a procedere all’assunzione del lavoratore. Alle condizioni che seguono:

a. se il datore è un organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, sarà sufficiente l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agliarticoli 600-bis600-ter600-quater600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

b. nel caso si tratti di datore di lavoro, sempre in attesa del rilascio del certificato da parte Casellario a seguito di puntuale richiesta, il Ministero ritiene si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, (da far valere in caso di controlli).

Con la citata circolare n. 3/2014, il Ministero della giustizia ha infine precisato che, ai fini della protezione dei dati personali, presto sarà disponibile il certificato contenente le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nel nuovo articolo 25-bis. In attesa dell’adeguamento del sistema informatico , gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale recante la specifica denominazione “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14.11.2002 n. 313)”. La richiesta da parte del datore di lavoro dovrà essere fatta utilizzando specifici moduli. I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato, ovvero diritti di bollo di 16 euro più altri diritti variabili da 3,54 euro a 7,08 a seconda che il certificato sia richiesto con o senza urgenza (sono salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal D.P.R. 642/1972, tabella allegato B).

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Sicurezza del lavoro: mancata vidimazione del registro infortuni

Con riguardo a quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo il quale fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, il Ministero ha precisato che, in attesa dell’emanazione delle nuove norme, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.